Negli ultimi anni si è assistito a un significativo avvicinamento – e, in alcuni casi, a una vera e propria commistione – tra il mondo degli alimenti e quello dei cosmetici.

Si è infatti diffuso sempre più l’interesse su come una corretta alimentazione possa essere efficace non solo per la salute generale, ma anche per i benefici che essa può produrre sull’aspetto estetico della persona.

In questo contesto si è registrato un crescente sviluppo di alimenti che vantano effetti positivi sulla bellezza, e tra questi un ruolo di primo piano è occupato dai cosiddetti nutricosmetici: prodotti e ingredienti che si propongono di prendersi cura della bellezza naturale di pelle, unghie e capelli, promuovendo il benessere estetico “dall’interno”. (1)


Il quadro normativo: la disciplina degli alimenti

Sotto il profilo normativo, tali prodotti rientrano nella disciplina prevista per gli alimenti e non in quella relativa ai cosmetici. Pertanto, per quanto riguarda la presentazione e l’etichettatura, devono conformarsi a quanto stabilito in particolare dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.

In materia di indicazioni nutrizionali e salutistiche, è necessario tener conto anche del Regolamento (CE) n. 1924/2006, nonché del Regolamento (UE) n. 432/2012, che contiene l’elenco delle indicazioni sulla salute consentite per gli alimenti, ad esclusione di quelle relative alla riduzione del rischio di malattia o alla salute e allo sviluppo dei bambini.

In base a tali disposizioni, le indicazioni impiegate nella comunicazione non devono risultare false, ambigue o fuorvianti; non devono mettere in dubbio la sicurezza o l’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; non devono incoraggiare il consumo eccessivo; né suggerire che una dieta equilibrata non sia sufficiente a fornire l’apporto nutritivo necessario. È altresì vietato fare affermazioni che possano instillare timori nei consumatori.

Nel rivendicare le caratteristiche del prodotto - anche per quanto concerne i suoi effetti sull’aspetto estetico - i produttori devono poter disporre di documentazione scientifica idonea a supportare la veridicità delle affermazioni utilizzate. In assenza di tale supporto, i claims rischiano di essere considerati fuorvianti e ingannevoli.

Anche la pubblicità dei nutricosmetici deve conformarsi a tali principi e, quindi, essere chiara e trasparente, evitando promesse irrealistiche e rappresentazioni non veritiere. La comunicazione può mettere in evidenza il ruolo degli ingredienti dotati di comprovate proprietà nutritive, ma non può vantare effetti miracolosi né suggerire proprietà terapeutiche se prive di adeguata giustificazione scientifica.


Il quadro normativo per i cosmetici

Se quello appena descritto è il contesto normativo applicabile agli alimenti, anche in ambito cosmetico – come noto – vige la medesima esigenza di veridicità, chiarezza e fondamento scientifico nella comunicazione.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009, i cosmetici devono essere sicuri per la salute umana e la loro etichettatura, presentazione e pubblicità non possono attribuire al prodotto caratteristiche o effetti che esso non possiede.

Per quanto riguarda i claims pubblicitari, il riferimento normativo è rappresentato anche dal Regolamento (UE) n. 655/2013, che ha introdotto specifici “criteri comuni” per la giustificazione delle dichiarazioni impiegate nella comunicazione commerciale.

Tra questi criteri, si sottolinea che la pubblicità non deve far credere che il prodotto possieda proprietà diverse da quelle reali, né suggerire effetti terapeutici o curativi – prerogativa esclusiva dei medicinali – onde evitare confusioni nel consumatore. Le dichiarazioni devono inoltre rispettare requisiti di conformità alla normativa, veridicità, prova scientifica, onestà, correttezza e trasparenza, così da consentire decisioni di acquisto informate e consapevoli.

Il caso IAP: il siero “anti-zucchero”

In questo quadro normativo si inserisce la recente e significativa pronuncia n. 33/2024 dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), che per la prima volta ha preso posizione sul rapporto tra un prodotto cosmetico e un alimento: nello specifico, il legame tra un siero antirughe e lo zucchero destinato al consumo umano.

La particolarità della decisione risiede nella questione sollevata dalla nota azienda alimentare ricorrente, secondo cui il messaggio pubblicitario impiegato per promuovere il siero antirughe avrebbe indotto a credere che il consumo di zucchero causasse direttamente la formazione di rughe, senza tener conto di fattori quali stile di vita, quantità consumata, condizioni fisiche, età e caratteristiche individuali.

Nella campagna pubblicitaria oggetto di esame, il prodotto veniva presentato come soluzione al problema, attraverso affermazioni quali:

  • Lo zucchero può causare le rughe
  • Aiuta a bloccare i danni dello zucchero
  • Neutralizza l’effetto negativo degli zuccheri
  • Un nuovo principio attivo per combattere i danni dello zucchero
  • Sapevi che lo zucchero può causare le rughe?

Numerosi sono stati gli aspetti valutati dal Giurì ai fini del giudizio.

Come evidenziato dal Consulente del Giurì, da un punto di vista scientifico è ormai consolidato che, in condizioni fisiologiche normali, non è la semplice ingestione di zucchero a provocare la formazione di rughe. È invece una dieta complessivamente squilibrata, associata a un eccessivo consumo di zuccheri, a poter costituire un fattore rilevante nel processo di glicazione.

Il Consulente ha inoltre rilevato l’assenza di prove sufficienti per dimostrare che il prodotto cosmetico in questione fosse effettivamente efficace nel contrastare le rughe potenzialmente associate al consumo di zucchero.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto che il messaggio pubblicitario risultasse ingannevole, poiché generava una preoccupazione artificiosa in merito agli effetti dello zucchero sulla pelle in condizioni fisiologiche normali.

L’affermazione secondo cui lo zucchero causerebbe le rughe è stata giudicata esagerata e potenzialmente dannosa, in quanto poteva indurre i consumatori a ritenere necessario l’acquisto del prodotto per difendersi da un rischio che, nella maggior parte dei casi, non ha fondamento reale.

Il Collegio ha anche rilevato come la campagna pubblicitaria denigrasse ingiustificatamente lo zucchero, presentandolo come un alimento nocivo per la pelle. Tale rappresentazione è stata considerata fuorviante, anche in ragione del fatto che il pubblico dispone, generalmente, di una conoscenza limitata circa gli effetti dello zucchero sulla salute.


Conclusioni

Questa pronuncia conferma quanto sia essenziale una comunicazione pubblicitaria corretta, trasparente e basata su solide evidenze scientifiche, soprattutto in settori delicati come quello della salute e del benessere.

La presentazione dei cosmetici – al pari di quella degli alimenti – deve sempre garantire informazioni veritiere e non ingannevoli, evitando di orientare le scelte dei consumatori in modo inconsapevole.

È ciò a maggior ragione se la pubblicità e la presentazione di un cosmetico si fondano sulla sua relazione con un alimento, poiché la sensibilità dei consumatori e le loro aspettative (elementi che gli operatori devono sempre tenere in considerazione nelle loro comunicazioni commerciali) sono ancor più suscettibili a fronte di un bene di consumo necessario e, nelle giuste dosi, irrinunciabile come lo zucchero.

 Le regole della pubblicità
tra cosmetici e alimenti

Riferimenti bibliografici

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