NOVITÀ NORMATIVE NEL SETTORE COSMETICO:
LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009
(1a PARTE)

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 (di seguito, il “Regolamento n. 1223/2009” (1)) – stabilisce le norme che ogni prodotto cosmetico immesso in commercio deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela della salute umana.
Per rafforzare l’impegno continuo dell’UE nel garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e la tutela della salute dei consumatori, sono stati recentemente adottati il Regolamento (UE) 858/2024 (di seguito, il “Regolamento n. 858/2024” (2)) – e il Regolamento (UE) 996/2024 (di seguito, il “Regolamento n. 996/2024” (3)) Regolamento (UE) 2024/996 della Commissione del 3 aprile 2024, i quali introducono modifiche significative riguardo all’impiego di determinati nanomateriali e altre sostanze nei prodotti cosmetici.
Nello specifico, il Regolamento n. 858/2024, adottato dalla Commissione Europea in data 14 marzo 2024, vieta l’immissione sul mercato e la vendita di prodotti cosmetici contenenti determinati nanomateriali. L’intervento normativo è stato motivato dalle valutazioni del Comitato Scientifico della Sicurezza dei Consumatori (CSSC), che ha evidenziato possibili rischi per la salute derivanti dal loro uso.
Nella specie, il Regolamento n. 858/2024 ha inserito tra l’elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all’Allegato II del Regolamento n. 1223/2009 dieci nanomateriali, quali:
- copolimero stirene/acrilati;
- copolimero stirene/acrilati di sodio;
- rame (nano);
- rame colloidale;
- argento colloidale;
- oro (nano) e oro colloidale;
- oro tioetilammino acido ialuronico (nano);
- acetil eptapeptide-9 oro colloidale;
- platino e platino colloidale;
- acetil tetrapeptide-17 platino colloidale.
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In aggiunta a quanto sopra, all’Allegato III del Regolamento n. 1223/2009, è stato incluso l’Hydroxyapatite tra le sostanze il cui uso è vietato, salvo nei casi in cui venga impiegato entro determinati limiti di concentrazione nei dentifrici e nei collutori.
A fronte di queste modifiche:
- dal 1° febbraio 2025, non potranno più essere immessi sul mercato dell’UE i prodotti cosmetici contenenti i suddetti nanomateriali;
- dal 1° novembre 2025, i prodotti già presenti sul mercato e non conformi dovranno essere ritirati e non potranno più essere venduti nell’UE.
Il Regolamento 996/2024, adottato, in data 3 aprile 2024, dalla Commissione Europea, ha invece introdotto modifiche significative agli Allegati II, III, V e VI del Regolamento n. 1223/2009. Tali aggiornamenti riguardano l’uso della vitamina A, dell’α-Arbutina e dell’Arbutina, nonché di diverse sostanze identificate come potenziali interferenti endocrini.
Nello specifico:
- all’Allegato II, viene aggiunta come sostanza vietata per i prodotti cosmetici il Methylbenzylidene Camphor, precedentemente autorizzato come filtro UV fino al 4%.
Dal 1° maggio 2025 è fatto divieto di immissione sul mercato dell’UE di nuovi prodotti contenenti questa sostanza; dal 1° maggio 2026, invece, sarà vietato mettere a disposizione sul mercato dell’UE prodotti già esistenti contenenti questa sostanza;
- all’Allegato III, sono aggiunte alcune sostanze di cui è vietato l’utilizzo nei prodotti cosmetici, salvo il rispetto dei seguenti limiti:
- la Genisteina è ammessa con una concentrazione massima dello 0,007%;
- la Daidzeina è ammessa con una concentrazione massima dello 0,02%;
- l’Acido Cogico è ammesso con una concentrazione massima dell’1%;
- la Vitamina A (Retinolo, Retinil Acetato, Retinil Palmitato) è ammessa con una concentrazione massima dello 0,05% di retinolo, per le lozioni corpo, e dello 0,3% per altri prodotti. In tal caso, è stata anche prevista l’indicazione nell’etichettatura obbligatoria;
- l’α-Arbutina è ammessa con una concentrazione massima del 2% nelle creme per il viso e dello 0,5% nelle lozioni per il corpo;
- l’Arbutina è ammessa con una concentrazione massima del 7% nelle creme per il viso.
Per tutte queste sostanze, tranne che per la vitamina A, il divieto di immissione sul mercato per prodotti non conformi decorre dal 1° febbraio 2025, mentre, il divieto di messa a disposizione, decorre dal 1° novembre 2025. Per la vitamina A, invece, il divieto di immissione sul mercato è a partire dal 1° novembre 2025, mentre il divieto di messa a disposizione decorre dal 1° maggio 2027;
- all’Allegato V, riguardante i conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici, sono apportate le seguenti modifiche:
- il Triclocarban è ammesso con una concentrazione massima dello 0,2%. Resta, in ogni caso, vietato nei collutori e nei dentifrici; sarà obbligatorio indicare in etichetta la dicitura “Da non usare per i bambini di età inferiore ai 6 anni”;
- il Triclosan è ammesso con una concentrazione massima ammesso dello 0,3%, ma solo per dentifrici, saponi per le mani e per il corpo, gel doccia, deodoranti (non spray), ciprie, correttori e prodotti per la pulizia delle unghie prima dell’applicazione di unghie artificiali. Nei dentifrici sarà obbligatorio indicare in etichetta: “Da non usare per i bambini di età inferiore ai 3 anni”.
A partire dal 31 dicembre 2024, i prodotti contenenti Triclosan o Triclocarban che non rispettano i nuovi parametri non possono più essere immessi sul mercato UE.
Dal 31 ottobre 2025, vigerà l’obbligo di ritirare dal mercato UE prodotti già in commercio e non conformi.
TEXTURE DEL COSMETICO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Quali conseguenze se le imprese non si adeguano alle nuove disposizioni?
Il Decreto Legislativo n. 204 del 4 dicembre 2015 recante la Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, prevede che:
- salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati per violazione degli obblighi in materia di sicurezza del prodotto, l’impiego nella fabbricazione di prodotti cosmetici di sostanze di cui all’Allegato II è punito con la reclusione da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e con la multa da euro 2.000,00 a euro 15.000,00. Se il fatto è commesso per colpa, è previsto l’arresto da 3 (tre) mesi ad 1 (uno) anno o, in alternativa, l’applicazione di una ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 (art. 10, comma 1);
- salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati per violazione degli obblighi in materia di sicurezza del prodotto, l’impiego nella fabbricazione di prodotti cosmetici di sostanze di cui all’Allegato III, oltre i limiti e le condizioni consentite, è punito con la reclusione da 1 (uno) mese ad 1 (uno) anno e con la multa da euro 500,00 a euro 5.000,00. Se il fatto è commesso per colpa, è previsto l’arresto fino a 6 (sei) mesi, ovvero l’applicazione di una ammenda da euro 250,00 ad euro 2.500,00 (art. 10, comma 2).
ANALISI DELLA TEXTURE DEL COSMETICO: METODI PRINCIPALI
Riferimenti bibliografici
- REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223
- Regolamento (UE) 858/2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400858
- Regolamento (UE) 996/2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400996

FRANCESCA COSSU
Avvocato Partner, WST | Italia
CHIARA MANTOVANI
Safic Alcan | Italia

Bio...
Francesca Cossu
Francesca ha una significativa esperienza nell’area della contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale e del diritto societario. In particolare, si occupa di assistere imprese di medie e grandi dimensioni nella redazione e negoziazione di contratti commerciali. Gran parte della sua attività coinvolge tematiche legate alla distribuzione, franchising, agenzia, e-commerce, tutela dei consumatori e trasporti. Presta la sua attività di consulenza anche nell’ambito del diritto societario e supporta i clienti nella revisione del sistema di deleghe di poteri. Assiste clienti che provengono principalmente dai settori del fashion luxury retail, alimentare, healthcare e dei servizi. Francesca ha svolto attività di consulenza in-house presso clienti dello Studio e, grazie a queste esperienze, ha sviluppato un approccio consulenziale pragmatico. Prima di entrare a far parte di WST, Francesca ha collaborato con uno dei principali studi italiani attivi nella consulenza multidisciplinare e nei servizi integrati. Si è laureata nel 2007 all’Università Commerciale Luigi Bocconi con una tesi in Diritto Amministrativo redatta nel corso di uno stage presso uno dei più importanti Studi Legali specializzati in tale ambito. Nel 2011 ha conseguito il titolo di Avvocato ed è membro del Foro di Milano. Ha conseguito nel 2018 un master in “Diritto del Web” che le ha consentito di approfondire le tematiche giuridiche legate al commercio on-line. Nel 2022 ha conseguito un master in “Diritto della comunicazione commerciale” presso UPA Academy, durante il quale ha approfondito temi legati all’influencer marketing e alla pubblicità di prodotti/servizi.

MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO
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Normativa UE
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009, insieme ai Regolamenti (UE) 858/2024 e (UE) 996/2024, introduce modifiche importanti nella normativa sui prodotti cosmetici nell'Unione Europea. Le modifiche riguardano principalmente l'uso di nanomateriali, sostanze potenzialmente dannose e conservanti, con scadenze precise per la conformità e il ritiro dei prodotti non conformi. A partire dal 2025, saranno vietati sul mercato UE i prodotti contenenti determinate sostanze, come il Methylbenzylidene Camphor e il Triclosan, con conseguenze legali severe per le imprese non conformi. Il Decreto Legislativo n. 204/2015 stabilisce sanzioni penali e pecuniarie per violazioni delle disposizioni normative, enfatizzando l'importanza di garantire la sicurezza dei consumatori.