La disciplina sanzionatoria in materia di prodotti cosmetici è regolata, a livello nazionale, dal D. Lgs. 204/2015. Con la Legge n. 190 del 18 dicembre 2025 il legislatore è intervenuto su tale normativa, introducendo nuove fattispecie di reato e individuando ulteriori soggetti responsabili.


Appare pertanto opportuno fare il punto della situazione, tenendo conto dei diversi profili di responsabilità configurabili.

Accanto alle sanzioni amministrative previste per la mera inosservanza degli obblighi imposti dal regolamento europeo, indipendentemente dall’eventuale verificarsi di un danno concreto, il D. Lgs. 204/2015 contempla infatti anche illeciti di natura penale per quelle condotte che determinano un pericolo per la salute pubblica o che integrano comportamenti fraudolenti.


Occorre precisare sin da subito che tali sanzioni non devono ritenersi esaustive. Ove ne ricorrano i presupposti, possono infatti trovare applicazione anche le sanzioni o i reati previsti da altre disposizioni normative o dal codice penale (si pensi, ad esempio, al reato di lesioni colpose qualora il cosmetico provochi un danno fisico al consumatore).

Parimenti, nel caso in cui venga cagionato un danno a terzi, non possono escludersi profili di responsabilità civile, con conseguente obbligo di risarcimento del danno.


Ad ogni modo, la presente analisi si concentrerà su alcune disposizioni del D. Lgs. 204/2015 e, in particolare, sulle novità introdotte dalla Legge 190/2025.


Violazioni relative alla sicurezza del prodotto

Un primo e fondamentale nucleo di violazioni riguarda la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici non sicuri.

Come noto, il regolamento europeo impone che il cosmetico, nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso, non arrechi danni alla salute umana. Il decreto 204 sanziona severamente la violazione di tale obbligo, punendo la persona responsabile con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.000 euro (1).


Con la Legge 18 dicembre 2025 n. 190 è stata introdotta una nuova fattispecie di reato che prevede la medesima pena anche nei confronti di chi effettui un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni riportate in etichetta, qualora tale condotta determini un pericolo per la salute.


In conseguenza di ciò, risponde penalmente non solo il soggetto che produce o pone sul mercato un cosmetico non sicuro, ma anche chi, a livello professionale, utilizza il prodotto in modo non conforme alle istruzioni fornite, rendendolo pericoloso per la salute.


Tale novità appare di particolare rilievo, in quanto amplia il novero dei soggetti potenzialmente responsabili, includendo anche gli operatori che, nell’ambito della propria attività professionale, facciano un uso improprio del cosmetico, rendendolo pericoloso (si pensi, ad esempio, agli estetisti, ai parrucchieri ecc.).


Violazioni in materia di sostanze vietate o soggette a restrizioni

Il D. Lgs. 204/2015 sanziona altresì l’utilizzo di sostanze vietate o l’impiego non conforme di sostanze soggette a restrizioni, in violazione degli allegati del Reg. 1223/2009. Si tratta di un ambito particolarmente sensibile, in quanto direttamente collegato alla tutela della salute del consumatore.


È importante evidenziare che la rilevanza della violazione non dipende dall’effettivo verificarsi di un danno, bensì dalla mera inosservanza del divieto o della limitazione imposta dalla normativa europea. Il legislatore adotta, in tal modo, un approccio marcatamente preventivo, volto a evitare la circolazione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi.

Il fabbricante che utilizzi, nella produzione di cosmetici, sostanze comprese negli allegati III, IV, V e VI (2) del regolamento senza rispettare i limiti e le condizioni ivi previsti è punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro (3).


Per quanto riguarda invece le sostanze vietate nei cosmetici, elencate nell’allegato II del regolamento, la Legge 190/2025 ha previsto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, stabilendo la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 2.000 a 15.000 euro sia nei confronti di chi impieghi tali sostanze nella fabbricazione dei prodotti cosmetici, sia per gli operatori che immettano in commercio cosmetici contenenti le medesime sostanze (4).


Ne consegue che tutti gli operatori della filiera, dal produttore al distributore, sono chiamati a garantire la piena conformità del prodotto, verificando l’assenza di sostanze vietate.


Peraltro, proprio con riguardo all’allegato II, va inoltre ricordato che, a partire dal 1° settembre 2025, l’elenco delle sostanze contemplate è stato ampliato con l’entrata in vigore del Reg. 877/2025 (5).


Violazioni in materia di etichettatura e informazione al consumatore

Particolare attenzione è riservata alle violazioni degli obblighi di etichettatura, che costituiscono uno strumento essenziale di informazione e tutela del consumatore.


In questo ambito, l’oggetto di tutela non è soltanto la salute pubblica, ma anche la correttezza del mercato e la libertà di scelta del consumatore, il quale deve poter disporre di informazioni chiare, veritiere e complete.

In linea generale, il fabbricante che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 4.000 euro.


Una sanzione più elevata, da 500 a 5.000 euro, è prevista per l’impiego, nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei cosmetici, di diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti caratteristiche o funzioni che non possiedono.

La Legge 190/2025 è però intervenuta anche in questo ambito introducendo nuove ipotesi di reato.


In particolare, è stato stabilito che il fabbricante che immetta sul mercato un cosmetico con etichettatura che vanti un’attività biocida non riconducibile alla definizione di prodotto cosmetico è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro.

Una pena ancora più severa - arresto fino a un anno e ammenda da 1.000 a 5.000 euro - è prevista per i cosmetici che vantino attività terapeutiche o di profilassi.


Più volte, su questa rivista, abbiamo sottolineato l’importanza di indicare correttamente la finalità del cosmetico, al fine di non indurre in errore il consumatore e non integrare pratiche commerciali scorrette, citando anche precedenti delle Autorità competenti (principalmente, AGCM e IAP).


Da oggi, alla luce delle nuove disposizioni, la corretta presentazione del prodotto assume un rilievo ancora maggiore, potendo, la sua violazione, integrare anche una fattispecie di reato penale.

Violazioni a carico del distributore e dell’utilizzatore professionale di cosmetici

La Legge 190/2025 è infine intervenuta modificando l’art. 5 del D. Lgs. 204/2015, ridefinendo le violazioni imputabili ai distributori e introducendo una specifica violazione per i soggetti che effettuano un impiego professionale di cosmetici.


È ora prevista la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro nei confronti del distributore che non ottemperi agli obblighi relativi ai prodotti non conformi, nonché del distributore che ometta di verificare, prima della messa in commercio, la presenza in etichetta delle seguenti informazioni:

  • dati della persona responsabile;
  • numero di lotto;
  • elenco degli ingredienti;
  • requisiti linguistici;
  • rispetto del termine di durata minima.

La medesima sanzione amministrativa si applica inoltre a chiunque faccia un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni riportate in etichetta, indipendentemente dal fatto che tale utilizzo comporti o meno un pericolo per la salute.


Alla luce della nuova disciplina, diventa dunque essenziale per l’utilizzatore professionale attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta, senza alcuna possibilità di fare usi alternativi del prodotto, non contemplati dal fabbricante.


Come visto, l’impiego con modalità difformi da quelle consentite può sempre integrare una sanzione amministrativa e, se il prodotto dovesse risultare pericoloso, un reato penale.


Considerazioni conclusive

Con le recenti modifiche normative, il legislatore nazionale è intervenuto sul sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs. 204/2015, introducendo nuove ipotesi di reato e ampliando il novero dei soggetti responsabili.


L’obiettivo è chiaramente quello di aumentare la tutela del consumatore, responsabilizzando tutti gli operatori del settore cosmetico coinvolti lungo l’intera filiera, fino agli utilizzatori professionali.


In questo contesto, diventa pertanto sempre più importante disporre di una conoscenza puntuale degli obblighi normativi, non solo per garantire la conformità alla legge, ai fini di una corretta gestione del rischio, ma anche per tutelare la reputazione aziendale in un mercato sempre più sensibile ai profili di sicurezza e qualità dei prodotti cosmetici.

 Le nuove sanzioni in materia di cosmetici

Riferimenti bibliografici

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D.Lgs. 204/2015

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Cosmetici