Legge e dintorni


Lorenza Andreis
Partner dello Studio Avvocato Andreis e associati | Italia
L’avv. Lorenza Andreis è partner dello Studio Avvocato Andreis e associati, con sede a Torino e Milano.
È specializzata in diritto alimentare, e in particolare segue le aziende del settore nella progettazione, commercializzazione, presentazione e pubblicità degli alimenti. Partecipa usualmente come relatrice a corsi e convegni per tecnici della materia ed è autrice di articoli su diverse riviste di settore.
Bio...
Il 22 gennaio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Reg. UE 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (1).
Il regolamento è entrato in vigore il 12 febbraio, e si applicherà a partire dal 12 agosto 2026.
La norma si pone in linea con il Green Deal europeo e i Piani di azione sulla economia circolare per rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi, e in particolare:
- stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi in relazione alla sostenibilità ambientale, all’etichettatura, alla responsabilità estesa del produttore, alla prevenzione dei rifiuti di imballaggio;
- contribuisce al funzionamento del mercato interno, armonizzando le misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio;
- contribuisce alla transizione verso un’economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 (come previsto dal Reg. UE 2021/1119).
Considerata la corposità della norma, qui di seguito si intendono illustrare, in sintesi, alcune delle novità più rilevanti e dedicare un breve approfondimento alla etichettatura degli imballaggi.
i.
Come chiarito al considerando 14), gli imballaggi dovrebbero essere immessi sul mercato solo se soddisfano le prescrizioni di sostenibilità.
Tali prescrizioni sono state previste espressamente negli articoli che vanno dal 5 all’11 e riguardano nello specifico:
- le sostanze contenute negli imballaggi: il regolamento prevede la riduzione al minimo della presenza e della concentrazione di sostanze che destano preoccupazione tra i costituenti degli imballaggi.
Sul punto, poi, l’art. 5/V prevede specificamente che dal 12 agosto 2026 i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti (c.d. MOCA) con PFAS superiori ai valori limiti ivi individuati non possano essere immessi sul mercato.
- La riciclabilità di tutti gli imballaggi (obiettivo da raggiungere entro il 2030): il Regolamento disciplina i requisiti di riciclabilità e le “classi di prestazione di riciclabilità” (A, B e C) che sono previste nell’Allegato II.
- Gli obiettivi di contenuto minimo di riciclato per gli imballaggi in plastica.
- Il riesame da parte della Commissione EU dello stato di sviluppo tecnologico e delle prestazioni ambientali della plastica a base biologica.
- La disciplina sugli imballaggi compostabili: tra le diverse misure è previsto che dal 12 febbraio 2028 le etichette adesive su frutta e verdura debbano essere compostabili.
- La riduzione al minimo degli imballaggi: sul punto, entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o importatore deve immettere sul mercato imballaggi il cui peso e volume siano stati ridotti al minimo, nel rispetto dei criteri di prestazione previsti nell’Allegato IV.
- la disciplina sugli imballaggi riutilizzabili.
Il Regolamento, poi, prevede una serie di misure aventi ad oggetto gli obblighi c.d. “generali”, ossia gli obblighi che ricorrono in capo agli operatori economici della filiera interessati e quindi i fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, fornitori di servizi di logistica.
Il Capo V prevede gli obblighi dedicati specificamente alla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.
Tra le altre misure, viene imposto agli operatori che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico di garantire una determinata proporzione dello spazio vuoto massimo (50%).
Inoltre, e sempre in un’ottica di riduzione dei rifiuti, a partire dal 1° gennaio 2030 sono previste alcune restrizioni alla immissione sul mercato degli imballaggi nei formati e per gli utilizzi specificamente elencati nell’Allegato V. Si tratta, ad esempio, e salve alcune eccezioni:
- degli imballaggi multipli di plastica monouso usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire di acquistare più di un prodotto,
- degli imballaggi di plastica monouso per ortofrutticoli freschi non trasformati preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg,
- degli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati negli hotel, bar e ristoranti,
- degli imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, catering e ristorazione, contenenti porzioni individuali di condimenti, salse, panna da caffè e zucchero,
- degli imballaggi monouso per cosmetici e per prodotti di igiene usati nel settore ricettivo, e le borse di plastica in materiale ultraleggero.
ii.
Il Regolamento 40 interviene sulla etichettatura degli imballaggi prevedendo una armonizzazione della materia che, come noto, oggi è disciplinata da norme nazionali che, seppur di recepimento di direttive europee, prevedono modalità di etichettatura differenti tra i vari paesi.
In particolare, l’art. 12 prevede che gli imballaggi immessi sul mercato siano contrassegnati da una “etichetta armonizzata” che fornisca le informazioni sui materiali in modo da facilitare la separazione da parte dei consumatori.
L’etichetta è composta di pittogrammi e deve essere facilmente comprensibile.
Oltre all’etichetta armonizzata, può essere impiegato un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale che contenga le informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio.
Ebbene, “etichetta armonizzata” e prescrizioni specifiche armonizzate saranno regolate negli atti di esecuzione che la Commissione EU dovrà adottare entro il 12 agosto 2026 e che si applicheranno successivamente.
Questi atti prevederanno non solo le modalità di etichettatura degli imballaggi in generale, ma anche quelle richieste per gli imballaggi compostabili, riutilizzabili e per gli imballaggi di plastica soggetti a prescrizioni sul contenuto riciclato minimo (art. 7).
Sul punto, lo stesso art. 12 prevede ad oggi che
- l’etichetta degli imballaggi compostabili indichi che il materiale è compostabile, che non è adatto al compostaggio domestico, e che questa tipologia di imballaggi non deve essere smaltita nella natura;
- l’etichetta di un imballaggio riutilizzabile informi gli utilizzatori che l’imballaggio è riutilizzabile; le altre informazioni sulla riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema locale, nazionale o europeo per il riutilizzo e le informazioni sui punti di raccolta, sono messe a disposizione tramite un codice QR o altro tipo di supporto digitale che consenta la tracciabilità dell’imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, o una stima media se tale calcolo non è fattibile.
- Gli imballaggi di plastica soggetti a prescrizioni sul contenuto riciclato minimo (art. 7) devono riportare un’etichetta con le informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato.
Con questo regolamento e in particolare con l’armonizzazione dell’etichettatura dell’imballaggio, il legislatore vuole garantire che le informazioni siano chiare e uniformi su tutto il territorio.
A conferma di questa attenzione del legislatore, ricorre il comma VIII dell’art. 12, dove, fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell’UE, si vieta agli operatori economici di fornire etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore i consumatori/utilizzatori finali sulle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, o su altre caratteristiche degli imballaggi o sulle opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il Regolamento 40 stabilisce un’etichettatura armonizzata.
Su questo aspetto, peraltro, la Commissione EU potrà adottare, se del caso, orientamenti proprio per chiarire gli aspetti che possono indurre in errore i consumatori/utilizzatori finali.
Al fine di armonizzare il sistema dell’informazione sulla gestione dei rifiuti, il regolamento prevede anche una etichetta armonizzata per i contenitori della raccolta dei rifiuti; armonizzazione che anche in questo caso deve avvenire tramite l’adozione di atti di esecuzione emanati dalla Commissione EU.
Infine, il legislatore europeo dedica l’art. 14 alle asserzioni ambientali (quelle definite dalla Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette) che hanno ad oggetto proprietà disciplinate dal Regolamento 40. In questo modo, il legislatore, tenendo conto dell’attenzione sempre più forte alle tematiche ambientali anche sotto l’aspetto comunicazionale, ha creato un chiaro collegamento tra normative e discipline differenti.
In particolare, questo link si manifesta nel prevedere che tali asserzioni ambientali possono essere formulate solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:
- sono fornite solo in relazione alle proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili di cui al Regolamento 40, conformemente ai criteri, alle metodologie e alle regole di calcolo ivi stabiliti; e
- specificano se si riferiscono all’unità di imballaggio, a parte dell’unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall’operatore economico.
Inoltre, è richiesto che la conformità delle asserzioni ambientali sia dimostrata tramite la documentazione tecnica degli imballaggi (v. Allegato VII), ossia quella documentazione che i fabbricanti redigono a seguito della procedura di valutazione della conformità dei propri imballaggi.
iii.
In conclusione, la pubblicazione del Regolamento 40 rappresenta una importante novità non solo dal punto di vista normativo, in quanto fornisce uno strumento di attualizzazione e di armonizzazione di una disciplina che è sempre più tecnica e innovativa, ma anche dal punto di vista operativo in quanto richiederà a tutti i soggetti, dagli Stati membri fino ai consumatori e utilizzatori finali, una attivazione sempre maggiore nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi per essere tutti parte della transizione verde necessaria per tutelare il nostro ambiente.
Regolamento sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio
KEYWORDS
Regolamento UE 2025/40
Sostenibilità ambientale
Imballaggi riciclabili
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