NUOVO REGOLAMENTO PACKAGING AND PACKAGING WASTE

INTRODUZIONE

Pur lasciando agli Stati membri diversi margini di manovra per legiferare su alcuni aspetti specifici o mantenere disposizioni esistenti, l’atto che abroga in buona parte la Direttiva 94/62/CE (1) finora in vigore sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio ha la forma di regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, senza necessità di recepimento nelle legislazioni nazionali. Questo regolamento era atteso da tempo perché un atto dell’Unione che armonizzasse la commercializzazione e l’etichettatura degli imballaggi sia durante la vita commerciale sia nel fine vita era divenuto necessario, non solo per i cittadini e gli operatori più attenti al proprio impatto sull’ambiente, ma anche perché la natura della frammentazione delle norme nazionali in termini di commercializzazione, etichettatura e Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), aveva raggiunto una complessità di difficile gestione in un mercato libero. Segnando l’ultima fase di una procedura legislativa iniziata nel novembre 2022, il Regolamento (UE) 2025/40 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 22 gennaio, è entrato in vigore l’11 febbraio e prevede un’applicazione per passaggi progressivi, a cominciare dal 12 agosto 2026. L’obiettivo del regolamento è ridurre i rifiuti di imballaggio del 15% entro il 2040 rispetto ai livelli del 2018, aumentando il contenuto di materiali riciclati, riducendo la quantità di rifiuti e migliorando la progettazione per incentivare il riutilizzo e il riciclo. Allo stesso tempo, mira a contrastare l’eccesso di imballaggi nell’ambito degli obiettivi per un’economia circolare, in linea con altri atti unionali, come la Direttiva (UE) 2019/904 (3) (Single Use Plastic – SUP). Quest’ultima, tra le varie prescrizioni, aveva introdotto restrizioni di marcatura (il logo con dichiarazione “plastica nel prodotto”), di ecodesign (come il tappo che non si separa dalla bottiglia) e di EPR (ad esempio per le confezioni in plastica flessibile di alimenti liquidi come le salse), oltre a obblighi di informazione ai consumatori.

RIDUZIONE, RICICLABILITÀ E PROGETTAZIONE

Il Regolamento chiarisce che tutti gli imballaggi immessi nel mercato dell’Unione, vuoti o pieni, devono essere riciclabili, cioè progettati in modo da ottenere dal processo di riciclaggio materie prime di qualità sufficiente da poter essere utilizzate successivamente in sostituzione delle precedenti, e poter essere oggetto di raccolta differenziata e riciclati correttamente senza compromettere i flussi di altri rifiuti. Per raggiungere questo ambizioso traguardo, è prevista un’implementazione per tappe, con alcune deroghe per situazioni specifiche.

Entro il 2030, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili.

Entro il 2035, gli imballaggi dovranno essere riciclati su scala industriale (ovvero, con infrastrutture adeguate a coprire almeno il 75% della popolazione UE).

Inoltre, a partire dal 2030 gli operatori economici dovranno implementare una progettazione tale da ridurre al minimo necessario per garantire la funzionalità, la quantità di materiale utilizzato in peso e volume, tenendo conto dei materiali utilizzati. Anche in questo caso sono previste deroghe ed eccezioni, in particolare per i materiali a contatto con gli alimenti. Nell’ambito del trasporto, di imballaggi multipli o di imballaggi per il commercio elettronico, dovrà essere garantito che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50%.

Da gennaio 2030 saranno vietati alcuni imballaggi in plastica monouso come quelli per frutta e verdura fresca (<1,5 kg), quelli per cibi e bevande consumati sul posto nel settore della ristorazione e del catering, quelli in porzioni individuali, come salse, zucchero e condimenti, così come le miniature di prodotti cosmetici nel settore alberghiero.

Per ogni aspetto tecnico coperto dal regolamento sarà necessaria una valutazione, condotta dal fabbricante, descritta in una documentazione tecnica, che dimostri la conformità dell’imballaggio al regolamento, preparata secondo quanto specificato dagli allegati, e da conservarsi per cinque o dieci anni a seconda della natura dell’imballaggio, così come sarà necessaria una dichiarazione di conformità al Regolamento. È previsto anche che le informazioni tecniche siano conservate e trasmesse lungo la filiera secondo le responsabilità assegnate ai diversi ruoli.

IMBALLAGGI COMPOSTABILI E RIUTILIZZABILI

La disciplina relativa agli imballaggi compostabili si applicherà già dal 2028 per quanto riguarda le etichette delle buste degli ortofrutticoli così come per le cialde per il caffè e le bustine del tè che dovranno essere compostabili in ambito industriale e, quando imposto dagli Stati membri che lo riterranno opportuno, anche domestico.

Qualora ne sussistano le particolari condizioni previste, in questo ambito è concesso agli Stati membri di imporre che specifici imballaggi siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili. In particolare, questa fattispecie si applica all’unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto costituita da materiale diverso dal metallo e alle buste di plastica in materiale leggero e ultraleggero, ma anche agli imballaggi per i quali gli Stati membri avevano precedentemente introdotto questo obbligo.

Gli imballaggi riutilizzabili sono chiaramente definiti secondo obiettivi, finalità d’uso e specifiche tecniche e a fine vita dovranno essere conformi agli stessi requisiti di riciclabilità previsti per tutti gli imballaggi. Gli utilizzatori dovranno essere informati rispetto alle operazioni relative alla ricarica in relazione ai tipi di contenitori e alle norme igieniche. Le dimensioni dello spazio destinato alla vendita incideranno sugli obblighi di installazione di stazioni di ricarica. Gli imballaggi riutilizzabili saranno obbligatori in percentuale per le attività di trasporto e logistica.

ETICHETTATURA

Alla Commissione Europea spetta il compito di pubblicare entro dei termini stabiliti, gli atti tecnici delegati che serviranno per l’implementazione del Regolamento stesso, tra cui, entro agosto 2026, la definizione di un’etichetta armonizzata e delle specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura che diverrà obbligatoria due anni dopo.

Per evitare la proliferazione di sistemi nazionali, l’etichetta armonizzata degli imballaggi, contenente le informazioni sui materiali che li compongono, fornirà le istruzioni di conferimento nella raccolta differenziata al fine di facilitare lo smistamento da parte dei consumatori, sarà facilmente comprensibile e sarà costituita da pittogrammi. Per gli imballaggi compostabili l’etichetta dovrà trasmettere la natura di compostabilità dei materiali, informare che questi non sono adatti ad un sistema di compostaggio domestico, e che non devono essere dispersi nell’ambiente, come già avviene in Francia e in Spagna e, in parte, in Italia. Ad eccezione degli imballaggi per il commercio elettronico, l’obbligo di etichettatura non si applicherà agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi che sono soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione. Inoltre, oltre all’etichetta armonizzata, gli operatori economici potranno apporre un QR code o un altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio al fine di facilitare la raccolta differenziata da parte dei consumatori. L’etichetta, così come il QR code o altro supporto digitale saranno apposti, stampati o incisi sull’imballaggio in modo visibile, leggibile e duraturo. Le stesse informazioni dovranno essere disponibili ai consumatori prima del perfezionamento dell’acquisto tramite le vendite online. Sono previsti dei casi particolari per le situazioni in cui l’apposizione delle informazioni sull’imballaggio possa risultare compromessa dalle dimensioni e dalla natura dell’imballaggio. Le informazioni in etichetta saranno tradotte nella lingua stabilita dallo Stato membro in cui l’imballaggio sarà messo a disposizione sul mercato. Saranno proibiti loghi, simboli e altre rappresentazioni che potrebbero confondere il consumatore rispetto alla sostenibilità degli imballaggi, inclusi i simboli di registrazione EPR, come il green dot, di fatto obbligatorio in Spagna e a Cipro fino a qualche anno fa e utilizzabile ancora oggi su base volontaria. Anche in questo caso la Commissione potrà adottare dei documenti di orientamento. Il Ministero della Transizione Ecologia spagnolo ha pubblicato una nota interpretativa con particolare focus su questi temi di armonizzazione rispetto alla norma nazionale in vigore (4).

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

Il nuovo regolamento disciplina anche gli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore integrando quelli previsti dalla Direttiva 2008/98/CE (5), come la copertura dei costi di etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio e di altri costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani che, anche in questo caso, dovranno essere stabiliti in modo trasparente, proporzionale, non discriminatorio ed efficiente, con strumenti economici per incentivare la riduzione dei rifiuti da imballaggio e il rispetto della gerarchia dei rifiuti.

È prevista l’istituzione di registri produttori nazionali, già esistenti in alcuni Stati Membri come la Spagna o la Germania, trasparenti, facilmente consultabili e in comunicazione gli uni con gli altri. Sono previste deleghe e rappresentanze su base nazionale.

Agli importatori spettano le stesse prescrizioni previste per i fabbricanti rispetto agli imballaggi importati, pieni o vuoti. I distributori sono responsabili di un’attività di controllo, in particolare della verifica che il produttore soggetto ad EPR sia iscritto negli appositi registri, abbia rispettato gli obblighi di etichettatura e di diligenza tecnica per conformarsi al regolamento. Alle piattaforme online spetta l’onere di ricevere la prova dell’avvenuta iscrizione nei registri nazionali e di verificare la dichiarazione di conformità.

ACCENNO AI GREEN CLAIM

L’articolo 14 disciplina le asserzioni ambientali, consentendole solo quando si riferiscono a caratteristiche degli imballaggi che superano i requisiti minimi stabiliti da questo regolamento, in conformità ai criteri, alle metodologie e alle regole di calcolo previste. Inoltre, deve essere chiaramente specificato se queste riguardano l’intera unità di imballaggio, una sua parte o tutti gli imballaggi commercializzati dall’operatore economico, in linea con gli attuali orientamenti nazionali e comunitari, e con la nuova Direttiva Green Claim, attualmente in fase di pubblicazione.

Riferimenti bibliografici

LUCILLA CARICCHIO          LUCA BUCCHINI
Hylobates Consulting srl | Italia

Bio...

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Imballaggi

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PPWR

Regolamento (UE) 2025/40

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Il Regolamento (UE) 2025/40 ha l’obiettivo di armonizzare la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nell’Unione Europea, abrogando la Direttiva 94/62/CE. Applicabile direttamente negli Stati membri, punta a ridurre i rifiuti di imballaggio del 15% entro il 2040, migliorando riciclabilità, riuso ed ecodesign. Prevede obblighi progressivi: imballaggi riciclabili dal 2030, riciclabili su scala industriale dal 2035 e restrizioni su alcuni imballaggi monouso. Introduce un’etichetta armonizzata e rafforza la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), con obblighi per fabbricanti, importatori e distributori. Stabilisce criteri per imballaggi compostabili e riutilizzabili. La normativa si allinea agli obiettivi europei per un’economia circolare, mirando a contrastare l’eccesso di imballaggi e a migliorare la gestione dei rifiuti nell’UE.

ABSTRACT