Il 2021 vede partire il primo progetto pilota ECHA che affronta l'interfaccia tra REACH e la direttiva quadro sui rifiuti (LINK).


L'obiettivo principale è verificare la conformità alla registrazione REACH per le sostanze recuperate dai rifiuti, ma anche migliorare le conoscenze delle autorità di controllo sulle esenzioni per i recuperatori e sensibilizzare i recuperatori stessi sugli obblighi derivanti dal Regolamento REACH.


I risultati del progetto sono previsti per l’estate 2022.


Ma quali sono i principali obblighi REACH e CLP in caso di materie recuperate?


I rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento REACH (art.2.comma 2) e del Regolamento CLP (art.1 comma 3), ma vi rientrano dal momento in cui il rifiuto, a seguito di un processo di recupero, cessa di essere tale e si trasforma in materia recuperata.


Tutte le tipologie di recupero, compresa la lavorazione meccanica, sono considerate un processo di fabbricazione se danno come risultato la produzione di una o più sostanze, in quanto tali o contenute in una miscela o in un articolo.


Si ricorda che l’art. 184-ter del D.lgs 152/06 definisce i criteri secondo i quali un rifiuto cessa di essere tale: quando è sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
  2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  3. la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  4. l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana

Sostanze, miscele e articoli recuperati sono quindi soggetti agli obblighi del REACH e CLP, salvo specifiche esenzioni.


    In base al REACH (art.2 (7.d) ), sono esentate dalle disposizioni dei titoli II (registrazione), V (utilizzatori a valle) e VI (valutazione) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:

    1. la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e
    2. le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.

    In altre parole, per poter usufruire dell’esenzione prevista dal REACH, chi effettua il recupero sarà responsabile di verificare il rispetto di:

    • condizione 1: verifica dell’identità della sostanza recuperata per confermare che sia già stata registrata (non occorre che la registrazione della sostanza sia stata effettuata da un attore della stessa catena di approvvigionamento e non è richiesto che sia in qualche modo collegata al materiale/chemicals recuperato);
    • condizione 2: disporre di informazioni e documentazione per l’uso e la manipolazione sicuri: schede dati di sicurezza (art 31) o schede informative di sicurezza (art 32)

    La conoscenza dell’identità della sostanza o del materiale recuperato è uno step fondamentale non solo per verificare l’applicabilità dell’esenzione, ma anche per determinare la presenza di impurezze e/o di sostanze altamente preoccupanti elencate in Candidate List (SVHC – substances of very high concern).


    Per le impurezze non è richiesta la registrazione se la loro concentrazione non supera il 20% in peso e se non sono intenzionalmente recuperate, ovvero se il processo di recupero non è destinato al recupero specifico di tal impurezze.


    È però necessario che siano IDENTIFICATE e VALUTATE perché sostanze, miscele e articoli recuperati possono comunque essere sottoposti ad altri obblighi REACH e CLP, quali ad esempio:

    • elaborazione della SDS;
    • classificazione & etichettatura CLP;
    • notifiche ai CAV (centri anti veleno);
    • restrizioni allegato XVII;
    • comunicazione e notifica in caso di SVHC in concentrazione superiore a 0,1% p/p.

    Le criticità tecniche e operative per poter disporre o produrre informazioni su impurezze o SVHC sono sicuramente maggiori nel caso di recupero di materiali o articoli di vario genere (es. packaging, accessori, applicatori) dove la tracciabilità è quasi nulla.

    Con la necessità di trovare soluzioni per aumentare la reale possibilità di recuperare materiali in ottica di economia circolare, nel Gennaio 2018 la Commissione Europea ha rilasciato una Comunicazione dove ha individuato 4 punti critici nella relazione tra normativa rifiuti e normativa prodotti.

    Tra questi, i seguenti sono particolarmente inerenti al tema:

    1. Le informazioni sui prodotti spesso non sono a disposizione dei soggetti che gestiscono rifiuti
    2. I rifiuti possono contenere sostanze non più consentite in Europa

    A seguito della revisione della direttiva quadro in materia di rifiuti, 2008/98/CE, è stato quindi conferito all’ECHA (European Chemical Agency) il compito di creare una banca dati (SCIP DATABASE) per raccogliere e rendere disponibili informazioni sulla presenza di SVHC negli articoli immessi sul mercato.


    Da Gennaio 2021, i produttori, importatori e fornitori di articoli contenenti SVHC in quantità ≥0,1% p/p sono tenuti a notificare allo SCIP DATABASE, fornendo diverse informazioni tra cui la % di SVHC e le istruzioni per l’uso sicuro.


    I principali obiettivi dello SCIP DATABASE sono:

    • rendere disponibili le informazioni per migliorare ulteriormente le operazioni di trattamento dei rifiuti;
    • diminuire la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose;
    • monitorare l'uso di SVHC negli articoli e avviare azioni appropriate durante l'intero ciclo di vita degli articoli, anche nella fase di rifiuto.

      In conclusione, da un punto di vista regolatorio, le attività di recupero richiedono una conoscenza approfondita del materiale recuperato per determinare l’applicabilità di esenzioni REACH e la pericolosità dei chemicals.

      In caso di articoli, lo SCIP DATABASE nasce per cercare di agevolare la raccolta e la disponibilità in futuro di informazioni sulla presenza di sostanze preoccupanti (SVHC).

        REACH e CLP vs
        materie recuperate e SCIP database