Lista degli ingredienti e sua importanza

Riferimenti bibliografici

Riferimenti bibliografici

  1. D. Lgs. 169/2004 Attuazione della Dir. 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.
  2. Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.
  3. Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
  4. Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
  5. D. Lgs. 206/2005 Codice del consumo.
  6. https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/eu-register-health-claims_en.
  7. Art. 23 bis Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (“La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi. Inoltre, detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico. Queste regole si applicano anche agli alimenti dietetici per la prima infanzia, a quelli che sostituiscono in tutto o in parte l’allattamento materno e a quelli che servono per lo svezzamento o per l’integrazione alimentare dei bambini. Per quanto attiene, in particolare, alla comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altre tipologie specifiche di integratori, valgono le norme contenute nell’apposito Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Codice”) e Regolamento sulla comunicazione commerciale degli integratori alimentari https://www.iap.it/
  8. Provvedimento AGCM n. 25087 del 2014 – TAR Lazio Sentenza Sez. I, 9 settembre 2015 n. 11119 – Consiglio di Stato Sentenza n. 2371/2020.
  9. C- 386/23 del 26 giugno 2023.
  • Etichetta nutrizionale per una alimentazione informata
  • Etichette di prodotti DOP e IGP e legame con i territori
  • Additivi e aromi, dove si trovano in etichetta?

    NELLE PROSSIME EDIZIONI:

    Continuiamo con la nostra rubrica #pilloledietichette 

    Tra le informazioni obbligatorie è importante controllare la lista degli ingredienti, ove, in ordine decrescente, sono indicate tutte le sostanze e i prodotti utilizzati per la produzione dell’alimento (compresi gli aromi e gli additivi) e dove figurano, attraverso un carattere chiaramente distinto dagli altri, gli ingredienti che provocano allergia.*


    Non è obbligatorio apporre l’elenco degli ingredienti solo per alcune categorie di alimenti: “gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica; c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti; d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi; e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento: i) sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.” ( Reg.UEn1169/2011).                                                                                       
    Nella lista non è obbligatorio inserire i coadiuvanti tecnologici che, l’EFSA - Ente europea per la Sicurezza Alimentare - definisce: sostanza aggiunta durante la lavorazione degli alimenti per conferire a questi ultimi particolari caratteristiche; 
    Un esempio è l'aggiunta di lievito al pane che, pur non essendo consumato come ingrediente alimentare in sé è determinante nella fase di lavorazione e di trasformazione.

                                           

    Quando la denominazione di vendita di un alimento focalizza l’attenzione su un particolare ingrediente che risulta essere caratterizzante dello stesso, questo ingrediente oltre ad essere menzionato in elenco deve riportare la percentuale utilizzata.                                      
    Esempi: 
    sugo pronto alla rucola: nella lista degli ingredienti dovrà essere riportata la percentuale della rucola presente; 
    oppure:                                                                                                                            
    succo di frutti rossi: la lista deve contenere la percentuale di frutta totale ed in più le percentuali delle singole tipologie di frutti rossi oltre al resto degli ingredienti usati

    oppure: biscotti al cioccolato, al sesamo, all’anice ecc.ecc. la lista degli ingredienti dovrà contenere anche la % di cioccolato, sesamo, anice o altro ingrediente utilizzato con accanto indicata la composizione del cioccolato


    Spesso nella lista degli ingredienti si trova solo il comune zucchero ovvero il saccarosio, ma altre volte possiamo trovare sostanze a cui bisogna prestare molta attenzione! Potremmo leggere presenza di succo d’uva concentrato, oppure sciroppo di glucosio o di fruttosio, sciroppo di malto, oppure fruttosio, glucosio, succo di mela concentrato o ancora sciroppo d’acero, sciroppo di riso a cui si potrebbero aggiungere edulcoranti tipo, aspartame, saccarina o ancora xilitolo, sorbitolo, mannitolo. Tutte sostanze zuccherine che contribuiscono ad aumentare la nostra razione giornaliera del macronutriente ed il cui consumo pertanto deve essere tenuto d’occhio.


    Gli ingredienti devono essere designati con il loro specifico nome, tuttavia, alcuni possono comparire con il nome della categoria. Se tra gli ingredienti troviamo spezie o piante aromatiche che non superano il 2% in peso, non è necessario indicarne il tipo. Se è presente frutta candita che non superi il 10% in peso non è obbligatorio specificare quale sia esattamente il tipo di frutta. Stesso discorso vale per gli ortaggi misti presenti in misura inferiore al 10%.


    *Considerando 24 del Reg 1169/2011 - Determinati ingredienti o altre sostanze o prodotti (quali i coadiuvanti tecnologici), quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e vi permangono, possono provocare allergie o intolleranze in alcune persone e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati o prodotti, in modo da consentire ai consumatori, in particolare quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza.

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