Etichettatura in pillole
Gabriella Lo Feudo
Biologa / Collaboratore Tecnico
CREA - Centro di Ricerca Olivicoltura Frutticoltura Agrumicoltura | Italia
Bio...
Gabriella Lo Feudo è nata a Cosenza. Biologa è iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi dal 1988.
Dal 1987 al 2011 è stata inoltre responsabile del laboratorio chimico dell’INCA della sede di Cosenza Si occupa dal 1987 di legislazione alimentare e, soprattutto, delle norme che regolano le etichette alimentari. Attualmente, svolge la sua attività lavorativa presso il CREA Olivicoltura Frutticoltura ed Agrumicoltura di Rende.
È iscritta dal 2016 all’Albo degli Assaggiatori di olio della Calabria. Numerose sono le sue pubblicazioni e le collaborazioni con istituzioni, associazioni e riviste.
NELL'EDIZIONE PRECEDENTE:
Ogni etichetta alimentare deve presentare le informazioni che consentano al consumatore di apprezzare subito le caratteristiche dell’alimento e nello stesso tempo deve permettere, nel più breve tempo possibile, di risalire allo stabilimento di produzione e all’operatore responsabile con il cui nome o ragione sociale sono veicolate le informazioni apposte.
Il numero di lotto è una informazione basilare proprio per risalire in tempo reale ad una determinata partita dell’alimento e addirittura all’ora in cui esso è stata prodotto.
Le informazioni obbligatorie sono situate tra il fronte e il retro delle etichette e sono determinanti per la vendita di un alimento. Denominazione di vendita, quantità netta o volume ed eventuale grado alcolico devono essere apposti nel campo visivo principale.
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Altre indicazioni importanti da valutare in etichetta sono le modalità di conservazione e di uso dell’alimento acquistato e la data di scadenza o il tempo di preferibile consumo.
Tra le informazioni obbligatorie è importante segnalare la lista degli ingredienti dove, in ordine decrescente, sono indicate tutte le sostanze e i prodotti utilizzati per la produzione dell’alimento e dove figurano, attraverso un carattere chiaramente distinto dagli altri, gli ingredienti che provocano allergia. Se compare in etichetta l’indicazione senza zucchero o senza zuccheri aggiunti è importante leggerla attentamente per valutare la presenza di altri zuccheri come sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio, succo di mela o succo d’uva concentrato, che potrebbero indurre in errore il consumatore dandogli delle informazioni non corrette.
Fondamentale è il ruolo dell'etichetta nutrizionale, che rappresenta un valido strumento per permettere al consumatore di apprendere informazioni utili per le corrette abitudini alimentari, sul valore energetico e sul contenuto in nutrienti, quali grassi, carboidrati, proteine, sale, fibre, vitamine e sali minerali rapportati a 100 g o a 100 ml di prodotto presenti nel prodotto confezionato.
In definitiva l’etichetta è uno strumento informativo necessario che offre al consumatore indicazioni che gli permettono di confrontare un prodotto con un altro e di avere un approccio consapevole con l’alimentazione.
Indicazioni obbligatorie
Riferimenti bibliografici
Riferimenti bibliografici
- D. Lgs. 169/2004 Attuazione della Dir. 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.
- Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
- D. Lgs. 206/2005 Codice del consumo.
- https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/eu-register-health-claims_en.
- Art. 23 bis Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (“La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi. Inoltre, detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico. Queste regole si applicano anche agli alimenti dietetici per la prima infanzia, a quelli che sostituiscono in tutto o in parte l’allattamento materno e a quelli che servono per lo svezzamento o per l’integrazione alimentare dei bambini. Per quanto attiene, in particolare, alla comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altre tipologie specifiche di integratori, valgono le norme contenute nell’apposito Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Codice”) e Regolamento sulla comunicazione commerciale degli integratori alimentari https://www.iap.it/
- Provvedimento AGCM n. 25087 del 2014 – TAR Lazio Sentenza Sez. I, 9 settembre 2015 n. 11119 – Consiglio di Stato Sentenza n. 2371/2020.
- C- 386/23 del 26 giugno 2023.
- Data di scadenza e di preferibile consumo: le differenze
- Lista degli ingredienti e sua importanza
- Origine degli alimenti per acquisti consapevoli
- Etichetta nutrizionale per una alimentazione informata
- Etichette di prodotti DOP e IGP e legame con i territori
- Additivi e aromi, dove si trovano in etichetta?