Il 5 gennaio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana il Decreto Legislativo 207/2025 (1) che rappresenta la norma di recepimento nazionale della Direttiva 2024/1438, la c.d. Direttiva breakfast (2).


Nel documento “Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente” (la c.d. Strategia dal produttore al consumatore – From farm to Fork) (3), la Commissione europea aveva annunciato l’adozione di diverse misure legislative volte a sostenere la transizione a un sistema alimentare più sano e sostenibile; tra queste, rientrano anche quelle tese a stimolare la riformulazione di prodotti alimentari ad alto tenore di zuccheri e a consentire ai consumatori di fare scelte di acquisto alimentari informate, sane e sostenibili, estendendo l’indicazione di origine ad alcuni prodotti.

È proprio in questo contesto che il legislatore ha emanato la Direttiva 2024/1438 con la quale ha modificato e aggiornato quattro direttive, le c.d. direttive Breakfast, che nello specifico riguardano:

  • il miele (v. la direttiva 2001/110/CE);
  • i succhi di frutta e altri prodotti analoghi (v. direttiva 2001/112/CE);
  • le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta e la crema di marroni (v. direttiva 2001/113/CE);
  • alcuni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato (v. direttiva 2001/114/CE).

A seguito della pubblicazione della Direttiva, l’Italia ha provveduto a recepirne il testo pubblicando il Decreto 207, che qui di seguito si vuole analizzare al fine di illustrare le principali novità che diventeranno operative nei prossimi mesi. Infatti, come previsto espressamente, il Decreto 207 decorrerà a partire dal 14 giugno 2026.

In materia di produzione e commercializzazione del miele, il Decreto 207 interviene sul D. Lgs. 179/2004 che aveva recepito la Direttiva di riferimento.

Le principali modifiche prevedono quanto segue:

  • l’abrogazione della categoria del “miele filtrato” e il suo inserimento in quella del “miele industriale”; questo comporta che il procedimento di filtrazione del miele (ovvero l’eliminazione di sostanze organiche o inorganiche estranee, per eliminare significativamente il polline) rientra tra le caratteristiche che il miele per uso industriale può avere;
  • l’obbligo, per il “miele industriale”, di riportare in prossimità della denominazione la dicitura “unicamente ad uso culinario";
  • la possibilità, ad esclusione del miele per uso industriale, di completare le denominazioni disciplinate con indicazioni su:
  1. l’origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell’origine indicata;
  2. l’origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata;
  3. criteri di qualità specifici, previsti dalla normativa europea;
  • l’aggiornamento della disciplina sui metodi di analisi: in attesa dell’elaborazione dei metodi da parte dei Ministeri competenti, si continua a fare riferimento a quelli convalidati a livello internazionale (v. metodi del Codex Alimentarius).

Considerato inoltre l’interesse che i consumatori dimostrano verso l’origine geografica del miele, il legislatore europeo, e di conseguenza quello nazionale, è intervenuto anche su tale indicazione.


In particolare, viene modificata la disciplina sull’origine delle c.d. miscele, ovvero dei mieli originari di più paesi, richiedendo per questi prodotti l’indicazione dei paesi d’origine dove il miele è stato raccolto nel campo visivo principale in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, con la precisazione della percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela è ammessa una tolleranza del 5%, calcolata sulla base della documentazione sulla tracciabilità dell’operatore.


Nel caso di una miscela in cui il numero dei Paesi d’origine del miele è superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60% della miscela, possono essere indicate solo le quattro quote maggiori con la percentuale e gli altri Paesi in ordine decrescente senza percentuale.


Nel caso di imballaggi con quantità di miele di peso inferiore a 30g, i nomi dei Paesi d’origine possono essere sostituiti con l’indicazione di un codice a due lettere, riportato secondo la norma internazionale di riferimento ISO 3166-1 (alfa-2), ritenuta lo standard nazionale adeguato.

Il Decreto 207 modifica poi il D. Lgs. 151/2004, relativo ai succhi di frutta e prodotti analoghi, e le principali modifiche sono le seguenti:

  • Sono introdotte nuove tipologie di succhi quali i “succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri”, i “succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri” e i “succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri”.

Si tratta di prodotti ottenuti da succo di frutta oppure, a seconda dei casi, da succo di frutta da concentrato o succo di frutta concentrato, dove la quantità di zuccheri naturalmente presenti è stata ridotta almeno del 30% mediante un processo autorizzato alle condizioni di cui all’Allegato I, parte II, punto 3, in grado di mantenere tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto.

  • Nel caso dei succhi di frutta composti da miscugli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, nonché nel caso dei nettari di frutta ottenuti interamente o parzialmente da concentrati, in etichetta è richiesta la dicitura “da concentrato/i” o “parzialmente da concentrato/i”.
  • La dicitura “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti”, quando impiegata, deve essere indicata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita dei prodotti.
  • Sono aggiornati gli allegati del decreto e in particolare l’Allegato I sulle denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti, comprensivo delle liste degli ingredienti autorizzati, dei limiti massimi di zuccheri e miele. Sono aggiornate le condizioni per correggere il gusto acido e per aggiungere l’acqua nei succhi a tasso ridotto di zuccheri.

Le modifiche hanno riguardato altri aspetti, tra i quali l’inserimento di alcune proteine vegetali e l’aggiunta di ulteriori trattamenti per la produzione dei succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri; sono stati aggiornati anche l’Allegato III inserendo, ad esempio, l’acqua di cocco come nuova denominazione da usare in una o più lingue, l’Allegato IV sul tenore minimo di succo con riguardo al nettare di cotogne e l’Allegato V sul valore Brix per il cocco.

Anche Il D. Lgs. 50/2004 sulle confetture, gelatine e marmellate, e crema di marroni è stato modificato e le principali modifiche riguardano i seguenti aspetti:

  • al fine di supportare i consumatori in scelte alimentari più informate e salutari, è stato autorizzato l’uso delle denominazioni disciplinate dal decreto per i prodotti che hanno un contenuto di sostanza secca solubile inferiore al 60%, ma che soddisfano le condizioni previste per l’indicazione nutrizionale “a tasso ridotto di zuccheri” dal Reg. CE 1924/2006;
  • è stata soppressa la dicitura sul tenore degli zuccheri totali nonché quella relativa al tenore residuo di anidride solforosa, in quanto elementi che trovano oggi riferimento rispettivamente nel Reg. UE 1169/2011 e Reg. CE 1333/2008;
  • è stato modificato l’Allegato I sulle denominazioni di vendita e le definizioni dei prodotti.

In particolare, e come descritto nel considerando 27) della Direttiva 1438, “per motivare la produzione di confetture e gelatine con un maggior contenuto di frutta e sostenere così il mercato della frutta, tenendo conto al tempo stesso della necessità di ridurre la quantità di zuccheri liberi”, è stato aumentato il contenuto minimo di frutta per la confettura da 350g a 450g per ogni chilogrammo di prodotto finito, e per le confetture extra da 450g a 500g per ogni chilogrammo di prodotto finito.

Sono state inoltre modificate le denominazioni “Marmellata”, che è sostituita da “marmellata di agrumi" dove il termine “agrumi” può essere anche sostituito dal nome dell’agrume, e “Marmellata gelatina”;

  • Nell’Allegato III, sui trattamenti ammessi delle materie prime, viene soppressa la lettera d) sull’impiego di anidride solforosa e dei suoi sali come coadiuvante per la produzione;
  • Viene aggiornato l’Allegato IV sugli ingredienti facoltativi che possono essere impiegati.

Il Decreto 207 interviene infine sulla disciplina relativa alla produzione e commercializzazione del latte conservato parzialmente o totalmente disidrato e, modificando il D. Lgs. 175/2011, prevede:

  • l’ampliamento dell’elenco delle aggiunte e delle materie autorizzate mediante l’inclusione di vitamine e minerali conformemente al Reg. CE 1925/2006, nonché degli enzimi e degli additivi;
  • l’autorizzazione del trattamento di riduzione del tenore di lattosio nel latte mediante conversione in glucosio e galattosio, a condizione che tali modifiche siano indicate nell’imballaggio in modo chiaro e leggibile.

Le modifiche apportate dal decreto 207, come anticipato, si applicano a partire dal 14 giugno 2026; in vista di questa data e come previsto nella Direttiva, il Decreto conferma la misura transitoria, ai sensi della quale i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno e conformi alle disposizioni vigenti prima, potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

In sostanza, spetta ora agli operatori organizzarsi per dare attuazione alle nuove disposizioni.

 Il recepimento della c.d. Direttiva Breakfast

Riferimenti bibliografici

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Direttiva Breakfast

Direttiva 2024/1438

D. Lgs. 207/2025

Miele

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