Il legislatore comunitario, come sappiamo, ha tempo fa avvertito l’esigenza di aggiornare e revisionare la disciplina sugli alimenti che erano denominati “dietetici”, che in passato erano disciplinati dalla Direttiva 2009/39/CE.

In particolare, con la pubblicazione del Reg. EU 609/2013 (1) è stato abolito il concetto di prodotti alimentari destinati a una alimentazione particolare e sono stati abrogati una serie di provvedimenti normativi, tra i quali la Direttiva 39 e il Reg. CE 41/2009 sugli alimenti senza glutine.


Oggi il Regolamento 609 si applica agli alimenti che sono destinati a gruppi specifici di consumatori, individuati per le loro determinate esigenze nutrizionali ovvero perché soggetti vulnerabili con particolari necessità e gestioni dietetiche.


La norma in questi termini regola composizione e informazione dei seguenti alimenti:

  • formule per lattanti e formule di proseguimento;
  • alimenti a base di cereali e altro alimento per la prima infanzia;
  • alimenti a fini medici speciali;
  • sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.


Invece, gli alimenti adatti ai celiaci poiché privi di glutine sono usciti da questo ambito: se sotto la vigenza della Direttiva 39 e del Regolamento 41, questi alimenti rientravano nella categoria dei prodotti dietetici, con il Regolamento 609 ne sono stati esclusi e sono stati fatti rientrare negli “alimenti ad uso corrente”. Come tali, dunque, rimessi alla disciplina generale.


In linea con questa impostazione, gli alimenti senza glutine cadono nel campo di applicazione del Reg. UE 1169/2011 e sul punto si esprime anche il nostro Ministero della Salute sul proprio sito internet: “le indicazioni “senza glutine” e “a contenuto di glutine molto basso”, nell’etichettatura degli alimenti, sono disciplinate dal Regolamento (UE) 828/2014 come informazioni fornite su base volontaria ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 1169/2011”.


Nel Reg. UE 828/2014 (2), al considerando 4) si chiarisce che “nel quadro della revisione della normativa sui prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare il regolamento (UE) n. 609/2013 […] abroga il regolamento (CE) n. 41/2009 con decorrenza dal 20 luglio 2016. È opportuno garantire che, in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, successivamente a tale data le informazioni fornite sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti continuino a basarsi su dati scientifici pertinenti e non siano contrastanti per evitare di indurre in errore o di confondere il consumatore. È pertanto necessario mantenere nell’Unione condizioni uniformi di applicazione di queste prescrizioni alle informazioni fornite dagli operatori del settore alimentare circa l’assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta negli alimenti, condizioni che dovrebbero basarsi sul regolamento (CE) n. 41/2009”.


In sostanza, pur nel contesto di questa revisione importante, il legislatore ha ritenuto necessario mantenere condizioni “uniformi” per le modalità di indicazione sull’assenza di glutine, in modo da garantire una informazione chiara e precisa ai consumatori.


Nonostante si tratti di condizioni orami note sul mercato, è utile riportarle in quanto gli operatori devono sempre rifarvisi nel momento in cui intendono evidenziare - tramite i claims - che il loro prodotto è privo di glutine o ne contiene un contenuto molto basso.


In particolare, un alimento venduto al consumatore finale può riportare in etichetta l’indicazione “senza glutine” a condizione che il suo contenuto di glutine non sia superiore a 20 mg/kg.


La dicitura “con contenuto di glutine molto basso” può essere usata solo se il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale, consistente di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.


Entrambi i claims possono essere accompagnati dalla dicitura “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci”.


Gli stessi claims possono poi essere corredati dalle diciture “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” o “specificamente formulato per celiaci” se l’alimento è stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine, oppure sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.


Infine, come ribadito nel considerando 10), un alimento che contiene ingredienti che sono naturalmente privi di glutine può riportare una indicazione sull’assenza di glutine, a condizione che si rispetti non solo il Regolamento 828, ma, anche i principi sulle pratiche leali di informazione di cui al Reg. (UE) n. 1169/2011, e in particolare l’art. 7 lett. c): “un alimento contenente ingredienti naturalmente privi di glutine dovrebbe inoltre poter recare un'etichettatura indicante l'assenza di glutine, in conformità delle disposizioni di cui al presente regolamento, purché siano rispettate le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare, le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche”.


Sotto questo aspetto, il legislatore sembra aver voluto mettere in evidenza una specifica cautela che gli operatori devono attuare quando intendono vantare la naturale assenza di glutine in un loro alimento: devono infatti verificare che questa caratteristica sia effettivamente specifica, distintiva del loro prodotto e non si riscontri negli altri analoghi sul mercato.

Se così fosse, nonostante il rispetto dei limiti della assenza di glutine, si concretizzerebbe una violazione dei principi generali sulle pratiche leali di informazioni e la violazione del divieto di vantare come propria peculiarità una caratteristica che è invece comune a tutti gli alimenti analoghi.


In conclusione, la presentazione dei prodotti senza glutine gode di una disciplina ad hoc, con la quale il legislatore vuole fornire istruzioni chiare e precise che consentono agli operatori di poter presentare i loro prodotti in maniera uniforme sul mercato e ai consumatori di ricevere una adeguata informazione.


La attenzione verso gli allergeni e le sostanze che possono causare delle reazioni nei soggetti intolleranti è sempre molto alta, seppure molti ritengano di avere recepito e fatto proprie certe regole; il tema invece resta attuale, alla luce anche degli eventi degli ultimi mesi che hanno visto emergere delle falle nei controlli e nella sicurezza degli alimenti.


Nel 2021 il legislatore comunitario aveva calcato la mano sul concetto di cultura della sicurezza alimentare con il regolamento 382, volto alla modifica di alcune parti del regolamento 852, proprio per tenere viva la cura da parte degli OSA e richiamarli a implementare le procedure e le misure interne di gestione degli allergeni.

La conoscenza di queste regole e principi e la assunzione della cultura della sicurezza alimentare certamente sono oggi la base di una concreta e adeguata diligenza dell’operatore.

 La disciplina sugli alimenti senza glutine
o a contenuto ridotto di glutine

Riferimenti bibliografici