GLI INTEGRATORI ALIMENTARI

PER I CAPELLI:

CLAIM E ASPETTI REGOLATORI

Le promesse pubblicitarie associate agli integratori alimentari che vantano un effetto benefico sui capelli sono indubbiamente molto interessanti. Slogan come “anticaduta”, “capelli forti”, “crescita”, “difesa”, “fase anagen”, “capelli sublimi”, “vitalità e lucentezza” sono i più diffusi ed evocano la risoluzione di un problema che può essere ritenuto cruciale da alcuni consumatori particolarmente attenti a questo aspetto.

Infatti, l’appeal sul consumatore è forte, soprattutto in chi trova ogni giorno la spazzola o il lavandino pieni di capelli caduti, trovandosi disposto a provare diverse possibilità che promettano la risoluzione del problema, dal farmaco svizzero acquistabile alla farmacia in Vaticano, alle fiale cosmetiche, ad, appunto, l’integratore alimentare risolutivo.

In questo contesto di aumentata sensibilità del consumatore più disposto ad affidarsi alle promesse vantate, le aziende devono tenere fortemente in considerazione il quadro regolatorio in cui operano.

INTRODUZIONE

Come è noto, gli alimenti e, di conseguenza, gli integratori alimentari possono vantare effetti benefici sulla salute, solo se questi sono stati vagliati, riconosciuti scientificamente attendibili dall’Autorità Europea di Sicurezza Alimentare (EFSA), e autorizzati nell’Unione attraverso un dedicato regolamento della Commissione Europea. L’operatore del settore alimentare non ha quindi l’onere di provare egli stesso l’efficacia dell’ingrediente che usa nel suo prodotto. Piuttosto, deve garantire che le condizioni d’uso del claim, così come autorizzato dalla Commissione, siano rispettate.

Per esempio, nel caso di vitamine e minerali, che è il più frequente, il prodotto deve contenere una quantità sufficiente di nutriente tale da soddisfare il claim nutrizionale “fonte di” ai sensi del Reg. (CE) 1924/2006 (1), cioè almeno il 15% del valore nutritivo di riferimento così come specificato dall’allegato XIII del Reg. (UE) 1169/2011 (2).

Nella Union List dei claim sulla salute autorizzati, così come riportati dal Reg. (UE) 432/2012 (3), troviamo quattro claim autorizzati relativi al benessere dei capelli, di cui tre per il mantenimento di capelli normali (biotina, selenio e zinco) e uno per la loro normale pigmentazione (rame). I testi autorizzati sono i seguenti: la biotina (o il selenio o lo zinco) contribuisce al mantenimento di capelli normali; il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli.

Nel Registro degli Health claim (4), database messo a disposizione dalla Commissione Europea per indicizzare i claim sulla salute autorizzati e non, si possono trovare 101 registrazioni corrispondenti alla ricerca “hair”.

Indagare sulle ragioni principali per cui, a fronte di quattro autorizzazioni di claim rispetto a decine e decine di domande pervenute, EFSA abbia espresso un parere sfavorevole nella maggior parte dei casi, può essere utile per gli operatori, sia per comprendere i limiti della riformulazione dei testi dei claim autorizzati (molto limitata come è noto) e dei benefici generici non specifici ad essi collegati, sia per l’uso dei così detti “claim pending” relativi alle piante o dei beauty claim, come si vedrà più avanti.

Nella maggior parte dei casi, EFSA ha ritenuto che le evidenze portate non fossero sufficienti a supportare l’effetto fisiologico per cui si chiedeva l’autorizzazione (mantenimento dei capelli normali, crescita dei capelli, crescita nel periodo della menopausa, contrasto alla caduta, forza), oppure che le sostanze non fossero sufficientemente caratterizzate (spesso in riferimento a combinazioni di sostanze diverse o a sostanze botaniche), oppure che il beneficio vantato si riferisse ad un effetto non fisiologico dell’organismo (mantenimento della struttura e dell’aspetto dei capelli) o, ancora di più, ad un effetto medicinale (prolungamento della fase anagen).

I CLAIM SULLA SALUTE AUTORIZZATI

Se la possibilità di formulare un integratore che possa vantare effetti positivi sui capelli è piuttosto limitata volgendo lo sguardo alle sole possibilità offerte dai claim sulla salute autorizzati, la lista dei claim pending sulle piante può aiutare le aziende a vantare effetti in parte diversi. Infatti, in attesa che la Commissione prenda una decisione sulle domande di claim riferite alle piante per le quali non è ancora stata concessa o negata un’autorizzazione, i cosiddetti “claim pending” possono essere ancora utilizzati. Questo nel caso in cui l’operatore del settore alimentare interessato sia in grado di giustificare le indicazioni che fornisce sulla base di prove scientifiche generalmente accettate. Tali indicazioni devono basarsi su elementi oggettivi che godano di un consenso scientifico sufficiente, come sottolineato dalla Sentenza della Corte Europea di Giustizia nota come “Mezina” (5).

Tra le domande di claim rimaste in sospeso si possono trovare circa 13 piante che vanterebbero di supportare o, in certi casi più estremi, promuovere la crescita dei capelli, rafforzarli o comunque mantenerli in buono stato. Si tratta principalmente di piante come la rucola, l’ortica, l’equiseto, l’alfa alfa. Anche la lista italiana delle piante ammesse negli integratori alimentari, allegato I al DM 10 agosto 2018 sulla disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali (6) riporta una colonna di linee guida di riferimento per effetti fisiologici, dove, per il benessere dei capelli fa riferimento a circa 13 piante tra cui, più importanti, oltre a quelle già citate, il bambù e il miglio.

In una formula con queste piante, oltre naturalmente agli aspetti di stretta conformità della formula in quanto tale, è importante che l’operatore valuti quali effetti vantare, formuli il claim in modo che non risulti di trattamento o prevenzione di malattia che renderebbe il prodotto un farmaco non autorizzato, non ne esageri il significato e sia in grado di dimostrarne con evidenze scientificamente condivise gli effetti vantati, riferendosi sempre ai singoli ingredienti che compongono il prodotto.

I CLAIM PENDING E LA LISTA ITALIANA DELLE PIANTE

Come accennato sopra, in alcuni casi EFSA non ha riconosciuto che il beneficio per il quale era stata sottoposta una domanda di claim sulla salute fosse relativo ad una funzione dell’organismo. In particolare, quando si trattava di riferimenti al mantenimento della struttura e dell’aspetto dei capelli. Come nel caso degli effetti sull’elasticità della pelle e sull’aspetto estetico in generale, anche qui la fattispecie potrebbe non rientrare nel campo di applicazione del Reg. 1924/2006. In questo caso, è necessario che l’operatore rispetti quanto previsto dagli art. 7 e 36 del Reg. (UE) 1169/2011 rispettivamente relativi alle pratiche leali di informazione e ai requisiti applicabili alle informazioni volontarie, che prevedono una comunicazione che non induca in errore il consumatore, che non sia ambigua né confusa e che sia basata sui dati scientifici pertinenti.

I BEAUTY CLAIM

Un ruolo importante spetta anche alle agenzie di controllo della pubblicità: in Italia, per esempio, il nostro Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) è piuttosto attento alla sensibilità del consumatore su questo argomento. In particolare, dalle pronunce più recenti, l’attenzione è soprattutto centrata sul fatto che il messaggio non debba enfatizzare eccessivamente un risultato modesto o comunque contenuto, che le opinioni dei consumatori non siano presentate con la stessa enfasi e alone di scientificità di dati strumentali e oggettivi, che i dati scientifici presentati siano attendibili e che si tenga conto della particolare sensibilità del consumatore sulla materia.

REGOLAMENTAZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DELLA COMUNICAZIONE

Riferimenti bibliografici

LUCILLA CARICCHIO
Hylobates Consulting srl | Italia

Bio...

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