Il 14 maggio è stata pubblicata la Legge 21 aprile 2026, n. 75 che reca “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari” e che rappresenta il punto di arrivo di un processo legislativo avviato già diversi anni fa con lo scopo di modificare l’impianto sanzionatorio nel settore alimentare.

Negli anni, infatti, si sono succeduti diversi progetti di riforma mai conclusisi, fino a questo momento.

Oggi con questa pubblicazione si è arrivati al termine del procedimento di normazione.

Dopo il periodo ordinario di vacatio legis (15 giorni), la Legge è entrata in vigore il 29 maggio, data dalla quale, quindi, le sue disposizioni trovano applicazione.


Lo scopo della norma, come precisato dalla Corte di Cassazione è quello di “riorganizzare e ridefinire l’intero sistema sanzionatorio posto dall’ordinamento, nelle sue varie branche, a tutela dei prodotti agroalimentari nazionali” (Rel. 43/26 del 01 giugno 2026).

In effetti, la legge ha ad oggetto diversi ambiti del settore agroalimentare: dal regime sanzionatorio codicistico di natura penale a quello amministrativo generale, riferito agli alimenti in senso ampio, a quello specifico per alcuni settori, come ad esempio i vini, ovvero i prodotti della pesca.


Come emergerà dalla sintesi che segue, l’intervento del legislatore si manifesta in una riorganizzazione del Titolo VIII del Libro II del Codice penale tesa a inquadrare i reati che hanno ad oggetto il patrimonio agroalimentare; patrimonio che così ottiene una tutela ad hoc.

In ambito amministrativo, poi, la riforma manifesta un generale inasprimento delle sanzioni, con un importante aumento degli importi per quelle di natura pecuniaria.

In questo senso, è stato introdotto un nuovo meccanismo per il calcolo delle sanzioni basato sulla percentuale del fatturato aziendale (3%); come precisato nei documenti preparatori, questo sistema di calcolo è teso a garantire sanzioni proporzionate al fatturato delle aziende per una maggiore equità.


Le modifiche introdotte sono tante e importanti per il settore e stanno, ovviamente, sollevando diversi commenti nonché discussioni dal punto di vista applicativo ed anche vista giuridico; in questa sede, per ragioni di sintesi, presenteremo le novità più rilevanti in modo da fornire una schematica panoramica della normativa.

Ci si focalizzerà, infatti, sugli interventi sui reati alimentari del Codice penale e su quelli sul quadro sanzionatorio di natura amministrativa applicabile agli alimenti in generale, ambito che può riguardare anche gli integratori alimentari o gli alimenti funzionali.

Modifiche al Codice penale


Il Titolo VIII del Libro II del Codice penale è ora denominato “Dei delitti contro l'economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare” diventando così più esplicita la tutela per il settore agroalimentare.


Il reato “vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” (art. 516 c.p.) è abrogato; più per ragioni di ordine sistematico in quanto la condotta è inserita nella nuova fattispecie di frode alimentare, che vedremo più avanti.


È abrogato l’art. 517 bis c.p. che prevedeva un aumento della pena se i reati di cui agli artt. 515, 516 e 517 riguardavano alimenti e bevande le cui denominazioni di origine sono protette da norme.
Anche qui le ragioni sono di ordine sistematico, in quanto l’aggravante è inserita nell’art. 517 octies c.p.


Nel Capo II bis vengono apportate le seguenti modifiche.
L’art. 517 quater che punisce la contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari è stato modificato nel titolo e sulle sanzioni con un inasprimento delle pene previste.


È inserito il nuovo reato di Frode alimentare, art. 517 sexies c.p che si caratterizza in quanto:
-    ricomprende l’abrogato art. 516 c.p.,
-    la condotta ha ad oggetto pressoché tutte le attività della filiera: c’è una anticipazione della tutela rispetto alla frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) in quanto il nuovo reato si perfeziona anche con condotte precedenti che precedono la consegna;
-    l’elemento soggettivo è il dolo specifico: il soggetto deve agire con lo scopo di indurre in errore il consumatore e di trarne profitto, essendo consapevole della difformità del prodotto;


Art. 517-sexies (Frode alimentare).

Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente diff ormi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 1.000€ a 4.000€.

La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità”.


È inserito il reato di Commercio di alimenti con segni mendaci, nell’art. 517 septies c.p. che è speciale rispetto al reato di frode alimentare che si applica espressamente “fuori dai casi dell’art. 517 septies”. 

“Chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a 20.000€”. 


È inserito l’art. 517 octies c.p. sulle pene accessorie e aggravanti, che possono essere applicate in caso di frode alimentare (art. 517 sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies)
La pena accessoria ha ad oggetto la chiusura temporanea, da 5 giorni a 3 mesi, dello stabilimento dove il fatto è stato commesso, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica. 

Le pene possono essere aggravate se
-    le condotte attengono alle DOP/IGP;
-    i fatti sono commessi con falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;
-    i fatti sono di particolare gravità per quantità dell’alimento oggetto dell’illecito;
-    le condotte riguardano alimenti biologici senza certificazione;

Il legislatore ha classificato come circostanza aggravante anche il fenomeno dell’agropirateria, che ricorre quando l’attività illecita è realizzata in maniera organizzata e continuativa.


I reati di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci, se aggravati dall’agropirateria, rientrano tra i delitti per i quali viene comminata agli enti una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (v. D. Lgs. 231/2001 sulla Responsabilità amministrativa degli enti (1)











Modifiche sul regime sanzionatorio amministrativo


Sulla tracciabilità degli alimenti


L’art. 2 D. Lgs. 190/2006 (2) che punisce la violazione dell’art. 18 Reg. CE 178/2002 sulla rintracciabilità oggi reca:


Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all’art. 18 del Reg. (CE) 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000e a 48.000€ o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000€. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000€.

Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.

Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l’autorità competente, prima di procedere all’irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all’operatore un termine di 15 giorni per la regolarizzazione spontanea dell’attività”.


Sulle informazioni degli alimenti


Il D. Lgs. 231/2017 (3) è stato modificato in relazione alle seguenti violazioni:


  • sulle pratiche leali di informazioni (art. 7 Reg. 1169): la sanzione va da 4.000€ a 32.000€ o del 3% del fatturato totale annuo dell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione se tale importo è sup. a 32.000€.

La sanzione massima non può eccedere 100.000€ (art. 3 Decreto 231);

  • sulla denominazione di vendita (art. 17 par. 1 e 4 Reg. 1169): sanzione da 4.000€ a 32.000€ o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è sup. a 32.000€. La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000€.

Se la violazione riguarda solo errori od omissioni formali: sanzione da 1.000€ a 8.000€ (art. 8/I e II Decreto 231).

  • sulla denominazione di vendita (art. 17 par. 2 e 3 Reg. 1169): sanzione da 1.000€ a 8.000€ o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è sup. a 8.000€. La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000€ (art. 8/III Decreto 231).
  • sulla denominazione di vendita (All. VI Reg. 1169): sanzione da 2.000€ a 16.000€ o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione se tale importo è sup. a 16.000€. La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000€ (art. 8/IV Decreto 231).
  • sull’elenco degli ingredienti (art. 18 par. 1 e 3 e All. VII Reg. 1169): sanzione da 4.000€ a 32.000€ o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione se tale importo è sup. a 32.000€. La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000€ (art.9/I Decreto 231).
  • sull’elenco degli ingredienti (All. VII Reg. 1169): sanzione da 2.000€ a 16.000€ o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione se tale importo è sup. a 16.000€. La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000€ (art.9/III Decreto 231).
  • sull’indicazione di origine (art. 26 e All. XI Reg. 1169): sanzione da 4.000€ a 32.000€ o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione se tale importo è sup. a 32.000€. La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000€ (art. 13 Decreto 231):
  • procedura per l’irrogazione delle sanzioni (art. 27/Vbis Decreto 231): l’AC tiene conto, nella determinazione delle sanzioni “della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso”.

Sul milksounding


È inserito l’art. 7bis che sanziona l’uso delle denominazioni riferite al latte o prodotti lattiero caseari per alimenti che non ne rispettano i requisiti di composizione (c.d. milksounding)


In particolare, l’art. 7 bis punisce l’operatore che prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della Parte III dell’All. VII Reg. UE 1308/2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario.

La sanzione va da 4.000€ a 32.000€ o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è sup. a 32.000€ e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto con il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000€.

Le disposizioni si applicano anche se la denominazione “latte” o le denominazioni di cui al punto 2/II Parte III dell’All. VII Reg. UE 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l’origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative.

Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate solo per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità al Reg. UE 1169/2011.







Sulla procedura amministrativa


La Legge 75 ha inserito con l’art. 18 bisLegge 689/1981 il blocco dei prodotti: è una misura temporanea che si applica quando le violazioni sono documentali o formali.

Il blocco può essere rimosso se l’operatore entro 10gg fornisce compiutamente la documentazione in questione, altrimenti la misura viene convertita in sequestro amministrativo.

 La riforma dei reati alimentari

Riferimenti bibliografici

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