Cosmetic regulation
Francesco Gregorini
Responsabile Area Sicurezza Prodotto Cepra Srl | Italia
Con la partecipazione di Alysea Aleida Vinci
Ruolo Consulente Sicurezza Prodotto, Cepra Srl | Italia



Bio...
Francesco Gregorini
CEO CEPRA srl - consulting & testing
- Consulente normative sicurezza prodotti e processi
- Vice Presidente SICC - Società Italiana di Chimica e scienze Cosmetologiche
- Membro del Comitato di Presidenta MAPIC - Federchimica
- Consulente abilitato per la sicurezza dei trasporti di merci pericoloso (DGSA)
- Consulente abilitato REMADE IN ITALY
- Membro Ordine dei Chimici Interprovinciale dell'Emilia Romagna
- Membro EurChem - Chimico Europeo
Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: principali novità e periodi di decorrenza
Il 19 Dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2025/40 (1) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il Regolamento, già in vigore e con applicazione a decorrere dal 12 Agosto 2026, ha l’obiettivo di contribuire al funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle misure nazionali al fine di evitare ostacoli agli scambi e di prevenire, o ridurre, gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e sulla salute umana.
Il Regolamento contribuisce, inoltre, alla transizione verso un’economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
Tale Regolamento stabilisce delle prescrizioni specifiche per l’intero ciclo di vita degli imballaggi su temi riguardanti la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, la responsabilità estesa, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, nonché la raccolta e il trattamento dei rifiuti di imballaggio.
Si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio. Un imballaggio è quindi immesso sul mercato solo se è conforme al presente Regolamento.
L’adeguamento alle varie prescrizioni prevede delle tempistiche dilazionate nel tempo, con le prime scadenze in arrivo ad Agosto 2026.
Di seguito una panoramica generale sulle principali novità.
Sostanze che destano preoccupazione
Il Regolamento richiede che gli imballaggi immessi sul mercato siano fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione. Inoltre, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di limitare l’uso di sostanze che potenzialmente incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio.
Metalli pesanti
Un altro requisito stabilito dal Regolamento è che la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell’imballaggio non superi i 100 mg/kg. Tale limite era già stato introdotto dalla Direttiva 94/62/CE, abrogata dal presente Regolamento.
PFAS
A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore a:
a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione)
b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
c) 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche);
Entro il 12 agosto 2030, la Commissione può effettuare una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all’uso delle PFAS stabiliti a norma di altri Regolamenti Comunitari.
Riciclabilità
Entro il 1° Gennaio 2030, o entro 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati, tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili, in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie.
A partire dal 2030, saranno ammessi sul mercato solo imballaggi di qualità A, B o C. A partire dal 2038, sarà vietato il grado C, consentendo solo imballaggi con riciclabilità superiore all'80%.
- Grado A: ≥ 95% riciclabile
- Grado B: ≥ 80% riciclabile
- Grado C: ≥ 70% riciclabile

Contenuto minimo di riciclato post-consumo
Oltre alle prescrizioni sul grado di riciclabilità, il Regolamento stabilisce che, entro il 1° gennaio 2030, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato debbano contenere una percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo:
- 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande; à 50% entro il 2040
- 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande; à 25% entro il 2040
- 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande; à 65% entro il 2040
- 35 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli sopra. à 65% entro il 2040
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotterà degli atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato.
Imballaggi compostabili
Alcuni prodotti dovranno essere obbligatoriamente compostabili
• Bustine di tè e caffè,
• Etichette adesive per frutta e verdura
• Sacchetti di plastica ultraleggeri
Gli Stati membri possono richiedere la compostabilità di altri articoli, come le capsule di caffè o le unità monodose per bevande.
Etichettatura armonizzata
Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un’etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura. A tal proposito, al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori, entro il 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione, l’imballaggio immesso sul mercato sarà contrassegnato da un’etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono. L’etichetta si compone di pittogrammi ed è facilmente comprensibile. Inoltre, gli operatori economici potranno apporre sull’imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto aperto e digitale contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio.
Peso e volume minimo e spazio vuoto massimo
Entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l’importatore provvede affinché l’imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità.
Inoltre, gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50%.
Divieti specifici
A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immetteranno sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V, tra cui:
- Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering.
- Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene per l’utilizzo nel settore ricettivo, ovvero destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
- Borse di plastica in materiale ultraleggero, a eccezione di quelle richieste per motivi di igiene o fornite come imballaggio per la vendita per alimenti sfusi
Tali prescrizioni sono obbligatorie. Tuttavia, vi sono diverse esenzioni in base alle destinazioni d’uso degli imballaggi.
La conformità alle prescrizioni è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all’allegato VII del Regolamento che definisce la Procedura di valutazione della conformità.
Il fabbricante garantisce e dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che gli imballaggi rispettano le prescrizioni del Regolamento ad essi applicabili.
Il fabbricante redige la documentazione tecnica. Tale documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprende un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.
Inoltre, il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun imballaggio prodotto e la rende disponibile alle autorità, insieme alla documentazione tecnica, per periodi che possono variare in base alla tipologia di imballaggio.
Riferimenti bibliografici
- REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE
KEYWORDS
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Imballaggi
Monouso
PFAS

