Deforestazione zero: regolamento (UE) 2023/1115

In ottica del Green Deal e delle politiche di sostenibilità promosse dall’UE, la Commissione europea ha definito nuove disposizioni per contrastare il disboscamento illegale e il commercio a esso associato.

Il 29 giugno 2023 è infatti entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1115 (1) relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale che abroga il Regolamento (UE) n. 995/2010 sul legname.

Le nuove disposizioni impongono a tutti gli operatori di verificare che le materie prime e i prodotti che le contengono non siano correlate al degrado forestale, stabilendo il 31 dicembre 2020 come data limite da prendere come riferimento per determinare se un terreno sia stato oggetto di deforestazione o meno. La data limite è stata scelta al fine di evitare un’accelerazione anticipata delle attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale tra l’annuncio della proposta della Commissione e la data dell’entrata in vigore del regolamento.

Materie prime coinvolte

La Commissione europea ha condotto uno studio per definire le materie prime il cui consumo nell’Unione è più rilevante in termini di cause della deforestazione e del degrado forestale a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell’Unione potrebbe apportare benefici più importanti per valore unitario di scambio.

Sono state individuate le seguenti materie prime: bovini (prodotti fabbricati a partire da bovini), cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Tali materie prime ed i loro derivati (es. pelle, cioccolato, pneumatici, mobili e carta), compresi quelli utilizzati o contenuti in altri prodotti, potranno essere immessi sul mercato dell'Unione solo se prodotti secondo le norme vigenti nel paese d'origine e "a deforestazione zero".


Campo di applicazione

Il regolamento si applica solo ai prodotti elencati nell'allegato I.

I prodotti non inclusi nell'Allegato I non sono soggetti ai requisiti del Regolamento, anche se contengono prodotti rilevanti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento. Ad esempio, il sapone non rientra nel campo di applicazione del Regolamento, anche se contiene olio di palma.

Allo stesso modo, i prodotti con un codice SA non incluso nell'Allegato I, ma che potrebbero includere componenti o elementi derivati da prodotti coperti dal Regolamento - come le automobili con sedili in pelle o pneumatici in gomma naturale - non sono soggetti ai requisiti del Regolamento.

Laddove è indicato "ex" prima del codice SA dei prodotti dell'Allegato I, significa che il prodotto descritto nell'allegato è un "estratto" di tutti i prodotti che possono essere classificati con il codice SA. Ad esempio, il codice 9401 può includere sedili realizzati con materie prime diverse dal legno, ma solo i sedili in legno sono soggetti ai requisiti del codice SA e, dunque, ai requisiti del Regolamento (2).


Azioni da intraprendere

Gli operatori che immettono sul mercato dell'UE le materie prime o i prodotti interessati dovranno inserire in un'apposita piattaforma europea una dichiarazione nella quale attestano di aver esercitato la due diligence e che i prodotti da loro immessi sul mercato sono conformi alle norme UE. Sarà necessario fornire informazioni essenziali per il monitoraggio, incluse le coordinate geografiche dei terreni agricoli di coltivazione delle materie prime.


Tempistiche

Tempistiche per l’invio delle “Dichiarazione di dovuta diligenza”:

  • Entro il 30 dicembre 2024, operatori e commercianti devono aver recepito le nuove regole
  • Per le micro e piccole imprese, la scadenza è posticipata al 30 giugno 2025

Entro il 30 dicembre 2024 la Commissione europea si impegna ad istituire un sistema di informazione contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza. Ad oggi, tale interfaccia non è ancora utilizzabile, la registrazione per utilizzare il sistema inizierà a novembre 2024 e il sistema sarà aperto a tutti gli utenti a dicembre 2024. Tuttavia:

  • a partire da agosto 2024 saranno disponibili video di formazione
  • a partire da settembre 2024 saranno disponibili manuali per l’utente
  • a partire da ottobre 2024 saranno organizzate sessioni di formazione, tra cui la “formazione dei formatori”, insieme alle autorità degli Stati membri (3).


Cosa fare nel frattempo?

Il consiglio per gli attori coinvolti è quello di recuperare le informazioni descritte nell'allegato II del Regolamento, in modo tale da essere pronti all'invio della "Dichiarazione di dovuta diligenza" una volta che la Commissione europea attiverà l’interfaccia informatica.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Il regolamento prevede che, con tempistiche differenti, vi siano degli obblighi di comunicazione e informazione.

    TRASMISSIONE ALL’AGENZIA

    Con modalità ancora da definire quando l’articolo è stato scritto, i soggetti coinvolti hanno obblighi di trasmettere periodicamente alcuni dati all’ECHA.