La parola nutricosmetica descrive una disciplina piuttosto recente che, come si può intendere, nasce dalla fusione del termine nutrizione e cosmetica. Commercialmente, la nutricosmetica nasce come sottocategoria dell’integratore alimentare con un campo di applicazione più ristretto: quello estetico. Si parla sempre di una supplementazione via orale con sostanze nutritive, le quali, però, sono volte ad apportare un effetto benefico direttamente sulla cute e i suoi annessi, ossia capelli ed unghie.
Alcune caratteristiche del nostro aspetto vengono considerate come indicatori di bellezza; per citarne alcuni, pelle tonica, capelli luminosi, assenza di rughe, assenza di occhiaie, unghie curate e così via. Quello su cui la nutricosmetica lavora è agire da dentro su questi aspetti, al contempo trattati localmente con prodotti cosmetici, per migliorarli. Si punta, di fatto, ad un’azione sinergica per la bellezza: nutrire l’organismo dall’interno per ottenere un beneficio all’esterno.
Tra i processi sui quali la nutricosmetica vuole agire ci sono quelli che vengono definiti come i processi di invecchiamento. I processi di invecchiamento sono inevitabili con l’avanzare dell’età, tuttavia fattori ambientali, inquinamento ed esposizione solare possono accelerarli, portando così ad una perdita di funzionalità precoce. La nutricosmetica è anche volta a rallentare questi processi e combatterli. Così come l’organismo risente di forti periodi di stress e carenze nutrizionali, così la pelle e i suoi annessi sono visibilmente influenzati da queste alterazioni. Combattendole, siamo più belli.
Molti sono stati gli studi condotti in merito all’integrazione di sostanze (o estratti naturali) e le condizioni visive e istologiche della pelle. Tra le sostanze più utilizzate oggigiorno, accanto a vitamine e minerali, troviamo integratori di antiossidanti, acidi grassi polinsaturi, collagene, acido ialuronico e sostanze di origine vegetale con differenti funzioni biologiche. Collagene e acido ialuronico, sono oggi, la coppia di integratori più venduti per la cosmesi.
Questi appena citati, dal punto di vista legale, altro non sono che integratori alimentari a tutti gli effetti, come già accennato inizialmente. L’integratore alimentare viene disciplinato dalla Direttiva 2002/46/CE e, in Italia, dal Decreto legislativo del 21 maggio 2004, n. 169, i quali li definiscono “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.
Il controllo degli integratori sul mercato è di competenza nazionale, poiché non esiste, ad oggi, un’armonizzazione Europea per le sostanze ammesse negli integratori (fatta esclusione per vitamine e minerali). L’operatore del settore alimentare (OSA) in Italia può mettere in commercio un integratore sul territorio nazionale previa notifica al Ministero, seguendo la procedura descritta online e presentando un fascicolo tecnico. Integratori per pelle, capelli ed unghie seguono la stessa procedura.
Di particolare interesse nel mondo cosmetico sono le rivendicazioni fatte per queste tipologie di integratori: gli effetti nutritivi rivendicati per pelle, capelli e unghie devono sempre sottostare ai regolamenti in materia alimentare ed essere scientificamente supportati.
Secondo la normativa vigente per rivendicare un’azione o un effetto (“health claim”), e riportare questo in etichetta, una sostanza deve dimostrarsi correlabile ad un effetto benefico e ottenere un’approvazione da parte dell’Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare (EFSA) secondo il Regolamento n° 1924/2006; sempre agendo nel rispetto e nella trasparenza al consumatore per non trarlo in inganno con slogan fasulli (pubblicità ingannevole).
Esulando leggermente dal tema estetico, ma rimanendo sulla tematica claim, per il collagene idrolizzato, ad esempio, EFSA non ha ritenuto sufficienti le evidenze scientifiche che lo correlano ad un beneficio per le articolazioni; quindi, tale claim non può essere rivendicato dagli integratori a base di collagene. Analogamente, la stessa funzione e correlazione causa-effetto non è stata riconosciuta per l’acido ialuronico. Altre tipologie di claim non sono ancora state presentate, pertanto, per questi prodotti non ci sono rivendicazioni ammesse.
Tra le sostanze che ricadono nel bacino di utenza della nutricosmetica, ci sono vitamine e minerali, i quali, differentemente dalle altre sostanze aggiunte agli integratori, hanno un corpus legislativo armonizzato in tutto Europa che ne sancisce i limiti e ne definisce dosaggi e claims. Il Regolamento (CE) n. 1170/2009 a tal proposito modifica i precedenti aggiornando le liste di queste sostanze ammesse (e le loro forme) in tutta Europa. Troviamo ancora vitamine e minerali al Regolamento CE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (etichettatura): all’allegato XIII vengono riportati i consumi di riferimento giornalieri previsti per vitamine e sali minerali elencati.
In Italia, il Decreto Legislativo del 21 maggio 2004, n. 169 di attuazione della Direttiva 46/2002/CE aggiornato al Regolamento (CE) n. 1170/2009 riporta gli elenchi di vitamine e minerali ammessi sul territorio nazionale. In Italia l’immessa sul mercato di integratori e quindi anche di vitamine e minerali, prevede una notifica al Ministero della Salute che ne approva la vendita.