I NUTRICOSMETICI

E IL CONCETTO DI

BELLEZZA DALL’INTERNO

Con il termine nutricosmetici si intendono dei prodotti da ingerire, formulati e venduti perché abbiano un effetto benefico sull’aspetto estetico. Normalmente sono disponibili in forma di capsule, tavolette, fialette o di alimenti comuni quali yogurt, tè, smoothie.

Uno dei primi tentativi importanti di affermare questo tipo di prodotti sul mercato è stato fatto da una joint venture nata da colossi come Nestlé e L’Orèal. Con il prodotto Inneov, lanciato nel 2002, le due multinazionali si attendevano un boom di vendite che, ahimè, non sono state in linea con le aspettative tanto da interrompere la collaborazione nel 2014 (Ref 1).

Appare chiaro che, negli ultimi anni, questa percezione di difficoltà stia cambiando: l’interesse crescente per questo tipo di prodotti sembra dovuto a diversi fattori come l’aumento dell’aspettativa di vita della generazione dei baby boomer, il bisogno di apparire giovani, in forma e in salute, l’interesse e la ricerca di strumenti meno invasivi, la crescente consapevolezza dei consumatori, l’incremento della cultura delle SPA.

L’integrazione con i nutricosmetici ha come target la pelle e i suoi annessi e come obiettivo un risultato estetico, “cosmetico” che dia un effetto antietà, di protezione, di miglioramento sulla pigmentazione sulla pelle; sui capelli come protezione, nutrimento e volume; sulle unghie come rinforzante ed esterico, nella convinzione che la bellezza si possa aiutare migliorando l'equilibrio interiore e dove lo slogan BEAUTY FROM WITHIN riassumerebbe un concetto olistico di bellezza, benessere e salute.

INTRODUZIONE

Quando parliamo di nutricosmetici ci riferiamo, anche dal punto di vista regolatorio, a veri e propri alimenti e, se venduti concentrati, in forme di dosaggi e destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari, a integratori alimentari, così come definiti dalla Direttiva 2002/46 (CE) (Ref 2).

Per quanto riguarda la composizione, è importante considerare che le sostanze utilizzate possono entrare a far parte di questi prodotti solo se consumate significativamente nell’Unione Europea prima del 1997 (Regolamento (UE) 2015/2283) – (Ref 3) oppure se compaiono nella lista dei novel food autorizzati a specifiche condizioni.

Vitamine e minerali possono essere aggiunti, purché siano nelle forme chimiche elencate nel Regolamento (CE) N. 1925/2006 (Ref 4) e nella citata direttiva sugli integratori alimentari; possono essere aggiunte anche altre sostanze con un effetto nutrizionale e fisiologico, come, ad esempio, il collagene e l’acido ialuronico, anche piante e loro estratti. Anche i probiotici possono essere inclusi con successo nella formulazione di un nutricosmetico, purché, in generale, appartengano a specie con Qualified presumption of safety (QPS) come determinata da EFSA.

È necessario considerare, tuttavia, che, sebbene il quadro normativo sia il risultato di uno sforzo di armonizzazione, tale armonizzazione è incompleta, con importanti differenze tra gli Stati Membri. Non è per esempio ancora disponibile una lista armonizzata di piante ed estratti vegetali, così come allo stesso modo, per quanto riguarda i livelli massimi di vitamine e minerali o per le restrizioni relative alle altre sostanze ad effetto fisiologico, è necessario riferirsi alle disposizioni nazionali più o meno vincolanti.

LA CLASSIFICAZIONE E LA FORMULAZIONE

Per vantare gli effetti per cui il formulatore ha impiegato risorse e conoscenze, è necessario che egli rispetti l'articolo 36 del Regolamento (UE) 1169/2011 (Ref 5), relativo alle informazioni volontarie sugli alimenti, sia in ambito di etichettatura, sia in altre forme di presentazione come la pubblicità, i materiali informativi, la presenza sui social network o mediata dagli influencer.

Le informazioni volontarie possono essere claim sulla salute, che devono essere conformi al Regolamento (CE) 1924/2006 (Ref 6): salvo i claim destinati alla riduzione del rischio di malattia, solo i claim autorizzati ed elencati nel Regolamento (UE) 432/2012 (Ref 7) possono essere utilizzati, con un fraseggio non troppo distante da quello previsto. Gli health claim autorizzati relativi alle funzioni della pelle sono piuttosto pochi e si riferiscono all’effetto di alcune vitamine e minerali. Nulla è stato concesso alle altre sostanze ad effetto fisiologico, a fronte di molte domande presentate. In molti casi questo è avvenuto perché non è stato possibile stabilire scientificamente, secondo l’EFSA, un collegamento tra la sostanza e l’effetto sulla cute oppure perché le prove non erano sufficienti. In diverse altre situazioni, è stato invece ritenuto che alcuni parametri sull’invecchiamento cutaneo, ad esempio, non potessero essere considerati come effetti fisiologici sulla salute, ma segni prettamente estetici, e quindi al di fuori da quell’ambito di regolamentazione.

In effetti, nel 2011 EFSA (Ref 8) è stata chiamata a valutare un claim sulla salute relativo alla funzione barriera della pelle e il suo ruolo nel mantenimento dell’idratazione cutanea. Il Gruppo di Esperti ha concluso che effettivamente questo effetto, così come la protezione contro la disidratazione, costituirebbe un effetto fisiologico, ma che il mantenimento di elasticità e apparenza della pelle non si riferirebbe a una funzione del corpo come previsto dal citato regolamento (CE) 1924/2006. Questo documento ha quindi aperto la possibilità di inquadramento dei claim “beauty” al di fuori del regolamento e dato alle imprese uno spazio comunicativo fino ad allora ancora poco esplorato. Si tratta dei cosiddetti beauty claim.

I BEAUTY CLAIM

Sebbene non esista una formale regolamentazione per i beauty claim, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento (UE) 1169/2011, è necessario che la presentazione di un prodotto, oltre a non indurre in errore il consumatore, sia basata sui dati scientifici pertinenti.

Da ciò consegue che, diversamente dai claim sulla salute che, se autorizzati, si intendono provati senza altri oneri a carico dell’operatore (se non di provare la concentrazione delle sostanze), i beauty claim devono essere supportati da prove adeguate e verificabili.

Gli studi in vitro, sebbene siano modelli utili e largamente utilizzati dall’industria cosmetica, hanno il limite di non considerare la digestione, la biodisponibilità e l’assorbimento e pertanto dovrebbero essere utilizzati con attenzione e come strumenti in fase di screening.

La letteratura pubblicata è utilizzabile come prova se è rilevante per il prodotto o la sostanza così come verrà immessa sul mercato. I test di autovalutazione sui consumatori possono essere un supporto, tuttavia, è necessario prestare attenzione affinché non diano spazio ad ambiguità.

Per quanto riguarda gli studi clinici, è importante che questi siano effettuati su una popolazione sana, che sia rappresentativa dei consumatori target del prodotto e che siano ben disegnati, preferibilmente randomizzati in doppio cieco, controllati da placebo e che abbiano come obiettivi chiari parametri estetici.

Esistono degli endpoint che EFSA non ha ritenuto effetti fisiologici e che potrebbero essere misurati per supportare i beauty claim, come ad esempio tonicità cutanea (Ref 9), elasticità, diminuzione delle rughe (Ref 10).

LE PROVE A SUPPORTO DELL'EFFICACIA

Nel comunicare al consumatore i risultati ottenuti è importante limitarsi scrupolosamente a quanto effettivamente osservato non andando oltre i dati scientifici a disposizione. La comunicazione dovrebbe risultare il più precisa e circostanziata possibile, indicando per esempio la percentuale di diminuzione delle rughe o di aumento dell’elasticità cutanea e il tempo in cui questi risultati si ottengono. Se le evidenze si riferiscono ad un ingrediente in particolare, questo dovrebbe essere chiaramente indicato rispettando la dose giornaliera consigliata. È inoltre importante che non ci sia confusione tra claim sulla salute e beauty claim, assicurandosi che eventuali concomitanti health claim siano inequivocabilmente distinti nel messaggio comunicativo.

Infine è indispensabile considerare il mercato di riferimento: se è vero infatti che il contesto legislativo è armonizzato all’interno dell’Unione, è anche vero che una certa variabilità tra i singoli Stati Membri esiste. In diversi paesi la maggior parte delle informazioni volontarie viene valutata ai sensi del Reg. 1924/2006. In altri casi come nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia, è prevista una distinzione chiara tra i due tipi di comunicazione anche attraverso linee guida o ancora, come in Germania, le differenze normative vengono applicate in giudizio nei tribunali. In Italia non si è consolidata una giurisprudenza anche a livello di autocontrollo che fornisca dei riferimenti chiari ed univoci rispetto al quadro sopra descritto.

COMUNICARE I BEAUTY CLAIM

LUCILLA CARICCHIO          LUCA BUCCHINI
Hylobates Consulting srl | Italia

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