Vendite on line di cosmetici e non solo

Il Regolamento 988/2023 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) (1) è stato pubblicato lo scorso 23 maggio 2023 e, dal 13 dicembre 2024, sostituirà l’attuale direttiva, la GPSD (2).


L'obiettivo del Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti è assicurare che i consumatori dell'UE siano protetti dai prodotti pericolosi e garantire il corretto funzionamento del mercato unico.


La direttiva del 2001 (GPSD) doveva essere aggiornata per affrontare le sfide in materia di sicurezza dei prodotti poste dalle tecnologie emergenti, tra cui l'uso dell'intelligenza artificiale (AI) e dei dispositivi connessi, e per stabilire obblighi chiari per i mercati online, che sono sempre più utilizzati dai consumatori dell'UE.


Il quadro dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti non alimentari comprende principalmente due serie di strumenti legislativi.

  1. "legislazione armonizzata", che comprende il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla sorveglianza del mercato e la conformità dei prodotti e la legislazione sulla sicurezza specifica dei prodotti, come il Regolamento 1223/2009 relativo ai cosmetici.
  2. “legislazione non armonizzata”, che si applica a tutti i prodotti non alimentari non soggetti a specifiche disposizioni giuridiche armonizzate. È importante sottolineare che si applica anche parzialmente a tali prodotti armonizzati per quanto riguarda gli aspetti non coperti dalla suddetta legislazione specifica armonizzata.


Quindi, non tutte le disposizioni del GPSR si applicano ai prodotti cosmetici, poiché questi sono sottoposti al Regolamento 1223/2009.


Il GPSR si applica, però solo agli aspetti e ai rischi o alle categorie di rischi che non sono coperti da tali requisiti.


A questo proposito, l'articolo 19 del GPSR, relativo alle informazioni da fornire in caso di vendite online/distanziate, si applica anche ai prodotti cosmetici ed è complementare ai requisiti del Regolamento 1223/2009.


L’articolo 19 del GPSR prevede che l’offerta di prodotti messi a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:

  1. nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l’indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;
  2. se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del GPSR o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
  3. informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e
  4. qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull’imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

Nota: in riferimento ai soggetti previsti dal regolamento 1223/2009, il fabbricante riportato ai punti a e b dell’articolo 19 del GPSR si deve intendere come la persona responsabile.


Bisogna prestare anche molta attenzione a quanto previsto dall’articolo 22 del GPSE per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti.


Queste disposizioni relative alle informazioni da mettere a disposizione in caso di vendite on line si aggiungono ad eventuali requisiti già previsti da altre normative, come ad esempio il Regolamento CLP (i cosmetici finiti non sono sottoposti al regolamento 1272/2008 CLP (3), ma lo cito per avere uno sguardo più ampio sul tema).


L'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento CLP prevede che "ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l'articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta".


In caso di vendita on line di prodotti pericolosi è necessario, per ottemperare agli obblighi dell’art.48 del CLP, menzionare i pericoli indicati sull’etichetta, se l’etichettatura CLP non è consultabile online.


Il consumatore non deve acquistare una miscela pericolosa senza essere a conoscenza dei suoi pericoli.


Quindi in caso di vendita online, si ritiene necessario pubblicare l’etichetta CLP contenente le frasi di rischio dei prodotti e, nel caso in cui questo non sia possibile, è necessario riportare le indicazioni di pericolo, le indicazioni di pericolo supplementari, i pittogrammi di pericolo e l’avvertenza.


Per le vendite al pubblico non è sufficiente e nemmeno pertinente fare riferimento ad una scheda di dati di sicurezza contenente queste informazioni.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Il regolamento prevede che, con tempistiche differenti, vi siano degli obblighi di comunicazione e informazione.

    TRASMISSIONE ALL’AGENZIA

    Con modalità ancora da definire quando l’articolo è stato scritto, i soggetti coinvolti hanno obblighi di trasmettere periodicamente alcuni dati all’ECHA.