Depurazione acque reflue urbane 

Il 29 Gennaio 2024 il Parlamento Europeo ed il Consiglio UE hanno stilato un accordo politico provvisorio in merito alle acque reflue urbane, che è stato poi approvato ad Aprile 2024 dal Parlamento Stesso (1). La prima direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) è in vigore già dal 1991 ed ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue da fonti urbane e settori specifici (2).

Un'approfondita valutazione REFIT della direttiva, conclusa nel 2019, ha confermato che l'attuazione della direttiva ha comportato una notevole riduzione delle emissioni inquinanti (3). Nel territorio dell'UE, le acque reflue provenienti da circa 22.000 città corrispondenti all'inquinamento di circa 520 milioni di abitanti equivalenti (a.e.) sono trattate in sistemi centralizzati. Gli effetti sulla qualità di laghi, fiumi e mari dell'UE sono visibili e tangibili. La valutazione però ha individuato tre principali criticità ancora da affrontare:

  • L’inquinamento residuo da fonti urbane che stanno diventando prevalenti (piccoli aggregati urbani con meno di 2.000 a.e., strutture decentrate, inquinamento da acque meteoriche)
  • Allineamento della direttiva al Green Deal europeo (cambiamenti climatici, economia circolare tramite riutilizzo dei fanghi e delle acque trattate)
  • Implementazione del livello di governance sulle prestazioni, trasparenza, monitoraggio e comunicazione

Nell’articolo 1 della Proposta di Direttiva si indicano gli obiettivi, che sono stati ampliati appunto per affrontare le criticità rilevate: la protezione dell’ambiente, la protezione della salute umana, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il miglioramento della governance e della trasparenza del settore, un migliore accesso ai servizi igienico sanitari ed il regolare monitoraggio di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane. Tra le diverse attività previste, ci si sofferma su ciò che coinvolge in particolare il settore cosmetico e farmaceutico. La normativa impone agli Stati membri di implementare dal 2035 al 2040, a seconda del numero di abitanti equivalenti negli agglomerati urbani, sistemi di trattamento secondario (per la rimozione della materia organica), di trattamento terziario (rimozione di fosforo e azoto) ed infine di quello quaternario (trattamento aggiuntivo per l’eliminazione di un ampio spettro di microinquinanti). Proprio per finanziare l’installazione di tecnologie di trattamento quaternario entro la fine del terzo anno dall’entrata in vigore della nuova direttiva, quindi con ogni probabilità entro la fine del 2027, gli Stati membri dovranno assicurare l’istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, inserita infatti nella proposta di Direttiva nell’Art. 9. La responsabilità estesa del produttore è applicata per quanto indicato in Allegato 3 ai medicinali ad uso umano e ai prodotti cosmetici che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio (4).

L’articolo 9 introduce l’obbligo posto a carico di produttori e importatori di contribuire ai costi del trattamento quaternario delle acque reflue urbane per rimuovere i microinquinanti derivanti dai prodotti immessi sul mercato e dai relativi residui.

Tale contributo finanziario sarà stabilito sulla base del quantitativo e della tossicità dei prodotti immessi sul mercato, secondo l’approccio che “chi inquina paga”. Si aggiungono i costi del relativo monitoraggio dei microinquinanti, i costi di compilazione e verifica dei dati sui prodotti immessi sul mercato e altri eventuali costi necessari per esercitare la responsabilità estesa del produttore. Gli stati membri dispensano dalla responsabilità estesa i produttori in grado di dimostrare che la quantità di prodotto che immettono sul mercato è inferiore a 2 tonnellate l'anno oppure i prodotti che immettono sul mercato non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue a fine vita.

Nell’articolo 14 invece si invitano gli Stati Membri a regolarizzare gli scarichi di acque reflue non domestiche in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane tramite autorizzazioni specifiche per le aziende da parte dell’autorità competente. La suddetta autorizzazione specifica deve mantenersi aggiornata in caso di cambiamenti significativi delle caratteristiche delle acque reflue non domestiche, dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane o del corpo idrico recipiente. In questo modo potrà garantire che:

  • Le sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue non domestiche non ostacolino il funzionamento dell'impianto di gestione delle acque reflue, non danneggino le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le apparecchiature associate né impediscano il riutilizzo delle acque trattate e il recupero dei fanghi;
  • Le sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue non domestiche non nuocciano alla salute del personale impiegato nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
  • L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sia in grado di ridurre le sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue non domestiche.


In Allegato 1 “Requisiti relativi alle acque reflue urbane” si porta l’attenzione al paragrafo D in cui vengono elencati al punto 6 nella tabella 1 i parametri, concentrazione e il metodo di riferimento per il monitoraggio. Per informazioni si riportano i parametri investigati e che pertanto potranno essere richiesti nelle autorizzazioni specifiche dei produttori interessati dalla normativa: Richiesta chimica di ossigeno (BOD5), richiesta chimica di ossigeno (COD), Carbonio organico totale e Solidi Sospesi Totali a cui potranno essere aggiunti il fosforo totale e l’azoto totale. In Nota 1 e 2 alla Tabella 3 invece sono riportati due elenchi di sostanze che possono inquinare l’acqua anche in bassa concentrazione (a cui si aggiungono PFAS, microplastiche e antibiotici) e per cui si richiede un trattamento quaternario che deve raggiungere una percentuale minima di rimozione dell’80%, il cui onere finanziario deve essere assunto appunto dai produttori. Il regime di responsabilità dovrebbe quindi incentivare lo sviluppo di prodotti più ecologici.

La valutazione di impatto effettuato dalla commissione europea dopo aver consultato le parti interessate, ha messo in risalto diversi aspetti. Quelli che possono essere più impattanti per il settore cosmetico sono i seguenti:

  • Saranno stabiliti nuovi valori limite per i microinquinanti che richiedono un trattamento supplementare e questo si potrebbe tradurre in aggiornamenti delle autorizzazioni in corso;
  • Un regime di responsabilità del produttore mirato ai prodotti farmaceutici e per la cura personale sarà definito per coprire i costi del trattamento supplementare;
  • Le industrie di prodotti per la cura personale e farmaceutici dovranno istituire nuove organizzazioni per la responsabilità del produttore e finanziarne il funzionamento;
  • La contribuzione dei costi del trattamento supplementare per i produttori (compresi gli importatori) sarà stabilito sulla base del quantitativo e della tossicità dei prodotti immessi sul mercato, qualora immettano sul mercato nazionale degli Stati Membri prodotti che a fine vita provocano l’inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti.

Si ricorda che prima che la proposta di direttiva possa entrare in vigore, il testo dovrà essere approvato formalmente anche dal Consiglio, approvazione attesa entro la fine dell’anno 2024.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Il regolamento prevede che, con tempistiche differenti, vi siano degli obblighi di comunicazione e informazione.

    TRASMISSIONE ALL’AGENZIA

    Con modalità ancora da definire quando l’articolo è stato scritto, i soggetti coinvolti hanno obblighi di trasmettere periodicamente alcuni dati all’ECHA.

      Riferimenti bibliografici