La tutela giudiziaria
della proprietà industriale ed intellettuale 

Uno dei problemi maggiori della giustizia nazionale sono i tempi tendenzialmente troppo lunghi: ne consegue che anche una decisione che dichiara la piena vittoria di chi ha visto leso un proprio diritto dopo un tempo troppo lungo diventa, a volte, un’ingiustizia. Ciò vale, tanto, quando ci sono in gioco gli interessi di privati, quanto, a maggior ragione, quando ci sono in gioco interessi di imprese commerciali. 


Spesso, infatti, per una società che, ad esempio, sta subendo una massiccia contraffazione del proprio marchio, è di fondamentale importanza bloccare subito il comportamento illecito e ciò perché la contraffazione sposta gli equilibri del mercato e difficilmente – una volta che la clientela sia stata persa a causa della contraffazione – può essere recuperata. 


Quello che non tutti sanno è, però, che nel settore della proprietà industriale è diverso: i tempi sono molto più rapidi e si possono ottenere provvedimenti soddisfacenti (con l’esclusione del risarcimento danni) in pochi mesi (mediamente 6/7 mesi, o qualche mese in più se sono previsti accertamenti tecnici d’ufficio come nel caso di controversie che hanno ad oggetto la contraffazione brevettuale).   


Va anche precisato che tutte le materie appartenenti al settore della proprietà industriale e intellettuale (violazione di marchi, modelli e disegni, brevetti, sottrazione di know how industriale, violazioni di diritto d’autore, concorrenza sleale connessa) possono essere trattate solo da alcuni Tribunali: le c.d. Sezioni Specializzate dell’Impresa che sono istituite, per lo più, sia pure con qualche eccezione, presso i Tribunali delle città capoluogo di regione. Ciò evidentemente assicura la trattazione della materia da parte di operatori della giustizia (giudici e avvocati) particolarmente competenti e che quindi, tra le altre cose, agiscono anche più velocemente. 


La ragione dei tempi particolarmente brevi è però, principalmente, data dall fatto che le questioni di proprietà industriale e intellettuale molto spesso vengono trattate in via cautelare, ovviamente ove vi siano o presupposti previsti dalla legge per la proposizione di tale procedimento. I presupposti richiesti per agire in via cautelare sono l’apparenza della fondatezza del diritto che si fa valere (così detto fumus boni iuris) e il pericolo che durante il tempo occorrente per lo svolgimento di un giudizio ordinario si possano verificare dei fatti (es. la perdita della clientela) tali da pregiudicare in modo irreversibile la situazione (così detto periculum in mora). In particolare, la sussistenza di tale ultimo requisito viene riconosciuta dalla giurisprudenza in presenza di una reazione tempestiva del titolare del diritto che, quindi, non deve lasciare trascorrere troppo tempo per agire da quando è venuto a conoscenza dell’illecito. 


Il procedimento cautelare consente di ottenere anzitutto la concessione di un’inibitoria, ossia l’ordine del giudice di cessare un certo comportamento ritenuto in violazione del diritto di chi agisce. Normalmente è questo il provvedimento di maggiore interesse dell’impresa che, appunto, ha necessità di bloccare con rapidità l’illecito avversario. Al fine di rendere antieconomico per il contraffattore la prosecuzione del comportamento illecito nonostante l’inibitoria del giudice, essa viene affiancata dalla disposizione di una penale di mora, ossia dall’ordine di pagare una certa somma di denaro predeterminata dal Giudice nell’ipotesi di violazione dell’inibitoria stessa (ad esempio la corresponsione di 100 euro per ogni rossetto recante il marchio in contraffazione venduto dopo l’ordine del giudice di cessare la commercializzazione di un prodotto recante un certo marchio). Sempre in via cautelare è anche possibile ottenere il sequestro della merce contraffatta e, nei casi più gravi, la pubblicazione su quotidiani/riviste di settore del dispositivo della ordinanza a spese della parte soccombente. Quest’ultima è una misura normalmente molto ambita perché si traduce in una pubblicità gratuita a favore del titolare del diritto leso. 


Va poi sottolineato che, nei casi particolarmente gravi, tali provvedimenti possono esser concessi ed eseguiti inaudita altera parte, ossia senza previamente avvisare il destinatario del provvedimento che potrà fare valere le proprie ragioni in un momento successivo. Si pensi all’ordine di sequestro: ove il destinatario del provvedimento venisse previamente avvisato del rischio di subire detta misura potrebbe agevolmente fare sparire tutta la merce da sequestrare. Quando i provvedimenti richiesti vengono concessi inaudita altera parte, dopo la loro esecuzione che avviene attraverso l’Ufficiale Giudiziario e con l’ausilio di un perito designato dal Tribunale, il soggetto che ha agito provvede a notificare il proprio atto introduttivo (ricorso) e il provvedimento del giudice (decreto) in cui è anche indicata l’udienza alla quale il destinatario del provvedimento potrà fare valere le proprie ragioni e a seguito della quale il Tribunale deciderà di confermare, modificare o revocare il provvedimento già reso inaudita altera parte


La misura dell’inibitoria e della penale possono diventare definitive anche senza l’instaurazione del giudizio di merito.  


Ove si intendesse invece agire anche per il risarcimento del danno sarà necessario instaurare un ordinario procedimento di merito che ha tempi più lunghi di un procedimento cautelare in quanto gli accertamenti probatori sono più approfonditi. Il giudizio di merito di primo grado ha mediamente una durata di 3 anni, anche se essa può variare in modo significativo da Tribunale a Tribunale.  


È importante evidenziare che nell’ambito della proprietà industriale ed intellettuale, oltre alle misure sopra dette, esiste un’ulteriore misura che si può richiedere quando non vi sia la certezza dell’illecito ma vi siano ragionevoli indizi della sua sussistenza: si tratta della descrizione


Si pensi alla violazione di un brevetto relativo ad un macchinario particolarmente costoso per la miscelazione di pigmenti necessari alla realizzazione di un cosmetico. Si ipotizzi che dalla descrizione di detto macchinario che si trova pubblicizzato sul sito internet dell’azienda derivi un sospetto di violazione del proprio brevetto ma, appunto, non si abbia una prova di ciò. In tal caso – sempre ove sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, è possibile chiedere la misura della descrizione giudiziale che quasi sempre viene concessa inaudita altera parte, proprio alfine di evitare che il destinatario della misura, messo a conoscenza della stessa prima della sua esecuzione, possa modificare in senso a sé favorevole i fatti. 


Nell’ipotesi di concessione di detta misura, l’Ufficiale Giudiziario competente e il perito descrittore nominato dal Tribunale si recano nel luogo indicato del titolare del diritto (titolare del diritto che quasi sempre è autorizzato dal giudice ad assistere alle operazioni descrizione) e – appunto - descrivono quanto richiesto dal Giudice (ad esempio il macchinario in asserita contraffazione del brevetto). Viene quindi redatto un verbale (eventualmente corredato di fotografie e/o dati conservati su dispositivi informatici) che potrà essere poi utilizzato come prova dell’illecito. Anche in questo caso è prevista un’udienza nella quale il soggetto che ha subito la descrizione potrà fare valere le proprie ragioni. All’esito di detta udienza la descrizione potrà essere modificata, revocata o confermata. 


In definitiva, quindi, in caso di violazione di diritti di proprietà industriale/intellettuale è possibile agire tramite azioni che – se tempestivamente proposte – portano a risultati soddisfacenti in pochi mesi e comunque in un tempo ben più breve da quello che si è portati ad immaginare quando si discute di giustizia civile.