Legge e dintorni
Antonio Fiumara
Avvocato dello Studio Avvocato Andreis e associati | Italia
L’avv. Antonio Fiumara è specializzato in diritto penale d’impresa, con particolare riferimento al diritto alimentare, ambientale e della sicurezza sul lavoro. Si occupa di assistere e difendere le aziende in ambito penale e, con specifico riguardo alle indicate materie, offre altresì consulenza e assistenza nelle fasi di contenzioso civile e amministrativo. È autore di articoli pubblicati su riviste di settore ed interviene quale relatore a convegni e seminari.
Bio...
Dopo oltre due anni di attesa, il 1° gennaio di quest’anno è entrato in vigore l’obbligo di apporre su ogni imballaggio la c.d. “etichettatura ambientale”.
La normativa di riferimento è stata introdotta in pieno periodo “pandemico” con il D. Lgs. 116 del 2020 che ha modificato l’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente) prevedendo due diverse tipologie di informazioni obbligatorie da comunicare al consumatore finale.
Da una parte, si prevede che venga identificato e classificato ogni singolo materiale utilizzato per la creazione dell’imballaggio, specificandone la natura attraverso la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione della Commissione n. 97/129/CE; dall’altra, bisogna informare il consumatore sulla gestione dell’imballaggio quando questo diventa un rifiuto. In altri termini, bisogna fornire al consumatore finale le idonee informazioni per le corrette operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero e riciclo dell’imballaggio una volta che questo arriva a fine vita.
Per quanto riguarda la natura dei materiali, la Decisione della Commissione contempla allo stato le seguenti codifiche:
- Carta e Cartone: PAP 20 (cartone ondulato) 21 (cartone non ondulato) 22 (carta)
- Plastica: PET 1, HDPE 2, PVC 3, LDPE 4, PP 5, PS 6
- Vetro: GL 70 (incolore) 71 (colore verde) 72 (colore marrone)
- Legno: FOR 50
- Sughero: FOR 51
- Alluminio: ALU 41
- Acciaio: FE 40
- Cotone: TEX 60
- Juta: TEX 61
È inoltre consentito utilizzare una specifica codifica per gli imballaggi poliaccoppiati o composti (C/ più l’abbreviazione corrispondente al materiale predominante).
Con riguardo invece alle indicazioni sulle modalità di smaltimento del packaging, è diffuso l’orientamento secondo il quale si debbano specificare quantomeno la famiglia del singolo materiale di imballaggio (e quindi ad esempio, FLACONE PLASTICA) e le modalità di raccolta (es. conferire in RACCOLTA DIFFERENZIATA o RACCOLTA PLASTICA).
Tenuto conto delle differenze territoriali esistenti per la gestione della raccolta differenziata è poi sempre consigliabile apporre l’ulteriore indicazione: “VERIFICA LE CONDIZIONI DEL TUO COMUNE” (o frase analoga).
È bene precisare che l’etichettatura degli imballaggi non rappresenta una novità nel nostro ordinamento poiché già prima del 2020 veniva prevista la possibilità di fornire, a titolo volontario, tali informazioni al consumatore; con l’attuale disciplina tale indicazione è però diventata obbligatoria.
Sebbene sia trascorso un lungo periodo “transitorio” dall’introduzione della disposizione normativa (settembre 2020) alla sua applicazione obbligatoria (1° gennaio 2023) non può non rilevarsi come tale arco temporale abbia consentito, da un lato, alle imprese di potersi adeguare gradualmente e consapevolmente, dall’altro, ai consumatori di abituarsi alla presenza di tali asserzioni e di imparare a comprenderne il significato.
Dal punto di vista operativo, il D. Lgs. 152/2006 non prevede delle specifiche modalità per fornire le indicazioni ma la scelta viene demandata all’impresa che, a tal fine, può avvalersi degli indirizzi interpretativi forniti dal Ministero della Transizione Ecologica (nel frattempo diventato, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) con le Linee Guida emanate con Decreto n. 360 del 28 settembre 2022.
Per correttezza, bisogna ricordare che tali Linee Guida ricalcano e richiamano quelle predisposte, e più volte revisionate, dal CONAI che, in questi anni, ha sviluppato anche un apposito sito dedicato all’etichettatura ambientale degli imballaggi, dove è possibile reperire, tra le altre, anche le linee guida dedicate agli imballaggi dei prodotti cosmetici, predisposte unitamente all’associazione di categoria Cosmetica Italia.
Come dicevamo, il Legislatore non ha imposto delle specifiche modalità di apposizione delle informazioni ma ha lasciato all’operatore la scelta di utilizzare le frasi descrittive, piuttosto che disegni o simboli grafici che possano aiutare il consumatore.
Ciò che rileva è che, salvo alcune situazioni particolari, vengano etichettate “tutte” le componenti separabili dell’imballaggio. L’impresa potrà poi utilizzare gli stili grafici, i caratteri e i colori che verranno ritenuti più gradevoli; l’importante è che la comunicazione sia facilmente leggibile e comprensibile.
Ecco un esempio:
“TAPPO PP5”, oppure
“ PP5” + RACCOLTA PLASTICA
Tale libertà di scelta si manifesta particolarmente utile per il mondo dei cosmetici nel quale, come noto, esistono prodotti dalle molteplici forme, contenuti in imballaggi dalle dimensioni più creative e, conseguentemente, difficili da etichettare.
Si pensi a tutti quei prodotti che non sono contenuti in un classico flacone o vasetto, quali ad esempio: matite, rossetti, smalti, bombolette, salviettine ecc. Per tutti questi prodotti non sarebbe agevole apporre per esteso le medesime informazioni ambientali visto che ciascun cosmetico presenta un packaging diverso da quello degli altri.
Ulteriori difficoltà potrebbero poi sorgere anche a causa della carenza di spazio dovuta alle ridotte dimensioni di alcuni imballaggi (quelli aventi capacità inferiore a 125 ml o con superficie inferiore a 25 cm2) sui quali, a ben vedere, si manifesta già la difficoltà di riportare le informazioni obbligatorie previste, per i cosmetici, dal Reg. 1223/2009 (soprattutto quando i prodotti sono destinati a mercati esteri e quindi devono recare le informazioni in più lingue differenti).
Anche al fine di superare tali criticità, il Ministero con le proprie Linee Guida ha espressamente consentito che le informazioni ambientali possano essere fornite tramite canali digitali e quindi ad esempio: siti internet, App, QR code ecc.
In tali casi, non si dovrà quindi riportare sul packaging l’etichettatura ambientale per esteso, ma si potrà apporre una indicazione che istruisca il consumatore sulle modalità di accesso ai canali digitali.
Ecco alcuni esempi di QR code contemplati dal “Vademecum per l’utilizzo dei canali digitali per l’etichettatura ambientale degli imballaggi” pubblicato dal CONAI:
Parlando di obblighi normativi, bisogna necessariamente fare un riferimento anche al trattamento sanzionatorio previsto a carico delle imprese per l’immissione sul mercato di imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 D. Lgs. 152/2006.
In tali ipotesi, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
Appare doveroso puntualizzare che tale sanzione trova riconoscimento solo per i prodotti commercializzati sul territorio italiano; qualora i cosmetici vengano venduti all’estero si dovranno rispettare le disposizioni, in punto etichettatura, stabilite dagli altri Stati membri, con relativo trattamento sanzionatorio.
A completamento della nostra analisi, dobbiamo in ultimo ricordare che, oltre alle informazioni obbligatorie, ogni operatore ha poi la possibilità di vantare anche le eventuali ulteriori caratteristiche ambientali del proprio imballaggio apponendo le c.d. indicazioni volontarie.
A titolo di esempio, si potranno quindi vantare caratteristiche come la riciclabilità, la compostabilità e biodegradabilità dell’imballaggio ecc.
In questo ambito, un utile supporto può individuarsi nella normativa tecnica: ad esempio, UNI EN ISO 14021 per le asserzioni ambientali auto-dichiarate e lo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio o biodegradazione (così come richiesto dall’art. 182 ter D. Lgs. 152/2006).
Si tratta naturalmente di asserzioni che, al pari di quelle obbligatorie, dovranno essere vere e verificabili e soprattutto non dovranno essere fuorvianti per il consumatore.
Diversamente, di potrebbe incorrere nelle ipotesi di greenwashing, condotta ingannevole sempre più al centro dell’attenzione del Legislatore (sia nazionale che europeo) e delle Autorità di Controllo.
Ma di greenwashing parleremo un’altra volta.
Anche per i cosmetici l’obbligo dell’etichettatura ambientale
Riferimenti bibliografici
Riferimenti bibliografici
- Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R2283-20210327&qid=1674401684989&from=IT )
- https://food.ec.europa.eu/safety/novel-food/legislation/q-and_it
- L’elenco dei novel foods è pubblicato nel Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R2470-20220829&qid=1674485505082&from=IT
- Peraltro, in tutte le procedure di cui ai regolamenti citati, gli operatori hanno richiesto “la tutela dei dati” ai sensi dell’art. 26, il che comporta che le prove e i dati scientifici a sostegno della domanda non possono essere utilizzati a vantaggio di domande presentate nei successivi cinque anni senza il consenso degli operatori titolari stessi. In questi casi, quindi, l’immissione sul mercato europeo del novel foods autorizzato con tutela dei dati è consentito solo al soggetto richiedente, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il novel food senza riferimento alle prove scientifiche o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale o con il consenso del richiedente iniziale.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/882 della Commissione del 1o giugno 2021 che autorizza l’immissione sul mercato della larva di Tenebrio molitor essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0882&qid=1674485424540&from=IT
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione del 12 novembre 2021 che autorizza l’immissione sul mercato della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1975&qid=1674485437889&from=IT
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/169 della Commissione dell’8 febbraio 2022 che autorizza l’immissione sul mercato della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0169&qid=1674485454923&from=IT
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione del 10 febbraio 2022 che autorizza l'immissione sul mercato di Acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0188&qid=1674485469717&from=IT
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023 che autorizza l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0005&qid=1674485480202&from=IT
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0058&qid=1674485490702&from=IT