ALLERGENI
La Commissione europea ha aggiornato le regole per l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici.
Il 26 luglio 2023 è infatti stato pubblicato il regolamento (UE) 2023/1545 (1) che modifica l’allegato III del Regolamento 1223/2009 individuando 56 fragranze allergizzanti aggiuntive alle 24 già elencate e aggiornando alcune voci esistenti relative alle fragranze allergizzanti.
LIMITI
Le soglie che determinano la necessità di elencare in etichetta tali allergeni rimangono invariate, ovvero
- 0,001% nei prodotti leave-on
- 0,01% nei prodotti rinse off
Inoltre, le fragranze come i preapteni e i proapteni, che possono essere trasformate in allergeni da contatto noti tramite l'ossidazione con aria o la bioattivazione, dovrebbero essere trattate come sostanze equivalenti alle fragranze allergizzanti ed essere soggette alle medesime restrizioni e ad altri requisiti regolamentari.
TEMPISTICHE
Le tempistiche di adeguamento sono le seguenti
- I prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo il 31 luglio 2026 dovranno essere conformi al nuovo regolamento.
- I prodotti cosmetici già immessi sul mercato prima del 31 luglio 2026, potranno ancora essere messi a disposizione fino al 31 luglio 2028. Dopo tale data anche i prodotti a scaffale non potranno essere messi a disposizione se non conformi al nuovo regolamento.
Ovviamente i prodotti per usufruire di tali deroghe dovranno essere conformi alle restrizioni applicabili al 15 agosto 2023, data in cui il regolamento 1545/2023 entra in vigore.
MODIFICHE
Lista allergeni aggiunti:
Allergeni e Omnibus Act:
le novità in ambito tecnico-regolatorio
Figura 1. Illustrazione degli aspetti legati alla sicurezza e alla sostenibilità della sostanza chimica o del materiale interessati dalla valutazione della sicurezza e della sostenibilità. Il puntino rosso rappresenta la sostanza chimica o al materiale oggetto di valutazione, mentre i puntini gialli e grigi rappresentano tutte le altre sostanze emesse durante il suo ciclo di vita.
Lista voci di allergeni già precedentemente presenti ma modificati:
Figura 1. Illustrazione degli aspetti legati alla sicurezza e alla sostenibilità della sostanza chimica o del materiale interessati dalla valutazione della sicurezza e della sostenibilità. Il puntino rosso rappresenta la sostanza chimica o al materiale oggetto di valutazione, mentre i puntini gialli e grigi rappresentano tutte le altre sostanze emesse durante il suo ciclo di vita.
Per i seguenti allergeni sono stati indicati anche limiti relativi al livello dei perossidi:
Figura 1. Illustrazione degli aspetti legati alla sicurezza e alla sostenibilità della sostanza chimica o del materiale interessati dalla valutazione della sicurezza e della sostenibilità. Il puntino rosso rappresenta la sostanza chimica o al materiale oggetto di valutazione, mentre i puntini gialli e grigi rappresentano tutte le altre sostanze emesse durante il suo ciclo di vita.
Il 20 luglio 2023 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1490 (2) , ovvero l'Omnibus Act VI.
Questo regolamento implementa il 18° ATP del regolamento CLP (3) , ed introduce pertanto le sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) all'interno dell'Allegato II del Regolamento cosmetici.
Le modifiche di maggior impatto riguardano il divieto delle seguenti sostanze:
- Benzophenone (CAS 119-61-9)
- Teophylline (CAS 58-55-9)
- Melamine (CAS 108-78-1)
- Azadirachta Extracts (CAS 84696-25-3)
- Trimethylolpropane Triacrylate (CAS 15625-89-5)
- Pentetic Acid (CAS 67-43-6)
- Pentasodium pentetate (CAS 140-01-2).
La voce 1024 dell'Allegato II del Reg 1223,2009, che proibisce l'impiego nei cosmetici dell'acido 2-etilesanoico (2-Ethylhexanoic acid - CAS: 149-57-5), è stata inoltre modificata, includendo nel divieto anche i relativi sali della sostanza.