GLI INTEGRATORI ALIMENTARI BIOLOGICI
NUTRIZIONE
Come documentano i dati prodotti nel corso di uno studioNielsen/AssoBio, nel 2020 gli acquisti dei prodotti biologici sono cresciuti in tutti i canali distributivi (con un incremento medio del +7%) rispetto all’anno precedente, per un valore complessivo che supera i 4,3 miliardi di euro.
Importante il contributo della grande distribuzione, nell’ambito della quale le vendite sono state pari a 847 milioni di euro, dei discount (+12,5%) e dei negozi specializzati, il cui incremento ha superato il 10%. Se, in generale, il pubblico riconosce grande valore al settore del biologico nell’acquisto presso negozi fisici, nelle vendite online l’aumento delle vendite ha addirittura raggiunto il 150%.
Più che positivi anche i numeri prodotti dalle esportazioni italiane nella filiera agroalimentare biologica, che nel 2020 hanno superato i 2.619 milioni di euro, posizionando il nostro Paese al secondo posto nel mondo per export di prodotti bio, dopo gli USA.
L’Italia sta vivendo appieno la transizione verde descritta dalla strategia Farm to Fork, definita dalla Commissione Europea come il cuore del Green Deal. Sensibilizzato, anche a causa della pandemia ancora in corso, sulla necessità di individuare stili di vita più sostenibili e sistemi più efficienti di protezione della salute, il pubblico si mostra maturo e consapevole nella scelta dei prodotti in fase di acquisto, anche per quanto riguarda la loro provenienza.
Il biologico rappresenta quindi un’ottima opportunità per la ripresa economica, in particolare per tutti i prodotti che hanno stretta correlazione con la prevenzione e il benessere. Al contrario delle credenze diffuse, la produzione biologica non è un ritorno al passato, ma la frontiera estrema dell’innovazione: dovrebbe, pertanto, avvantaggiarsi sempre di più delle acquisizioni raggiunte dalla scienza e degli strumenti tecnologici offerti dalla modernità.
INTRODUZIONE
Il framework regolatorio europeo considera gli integratori alimentari come alimenti e, nell’ambito della Direttiva 2002/46/CE, descrive le caratteristiche delle vitamine, dei minerali e di tutte le sostanze autorizzate per essere impiegate come fonti per la loro produzione.
In particolare, nell’allegato I viene stabilito l’elenco di vitamine e minerali che possono essere aggiunti per scopi nutrizionali (ad esempio, il calcio), mentre nell’allegato II è contenuta la lista delle sostanze autorizzate come fonte di queste sostanze (ad esempio lattato di calcio come fonte del calcio). L'uso di ingredienti diversi da vitamine e minerali nella produzione di integratori alimentari, come i botanicals, può essere autorizzato anche in base ad altre normative, specifiche a seconda della natura dei prodotti.
Oltre alle sostanze aggiunte per scopi nutrizionali, gli integratori possono contenere additivi (agenti di rivestimento delle compresse, edulcoranti e altre sostanze): quelli autorizzati compaiono nel Regolamento (CE) 1333/2008.
IL REGOLATORIO DEGLI INTEGRATORI
MONICA TORRIANI
Consulente scientifica | Italia
Bio...
Mi sono laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Milano. Ho fondato WELLNESS4GOOD, un blog di approfondimento sul ruolo sociale dei farmaci. Mi occupo di healthcare per la carta stampata e il web e svolgo attività di consulenza scientifica.
Possono essere definiti biologici tutti i prodotti di origine vegetale e animale la cui produzione rispetti i cicli di vita naturali di piante e animali, minimizzando l’impatto umano e l’uso di risorse non naturali al fine di tutelare la biodiversità e con essa il clima, le risorse naturali, la qualità dell’ambiente e il benessere animale.
L’approccio biologico promuove le filiere corte e la produzione locale.
Inoltre, esclude l’impiego di organismi geneticamente modificati (la soglia di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile è dello 0,9%, la stessa prevista per le produzioni convenzionali), nanomateriali ingegnerizzati, antibiotici e pesticidi.
È consentito l’uso di fertilizzanti naturali (compost, letame), con un ricorso molto limitato a quelli di origine sintetica, e di antiparassitari di origine animale, vegetale o minerale da selezionare tra quelli autorizzati.
LA DEFINIZIONE DI PRODOTTO BIOLOGICO
La richiesta da parte dei consumatori di prodotti biologici è in continuo aumento e descrive un mercato complesso e in espansione. Dal punto di vista del brand, l’ottenimento di una certificazione biologica rappresenta un valore aggiunto che migliora la percezione della qualità da parte del pubblico.
Il metodo biologico è un approccio che non si applica esclusivamente al prodotto, ma si estende anche a tutti gli step della filiera agroalimentare, fino ad arrivare ai risultati della sua trasformazione industriale. Fra questi figurano gli integratori alimentari, che possono essere definiti biologici quando contengono almeno il 95% di ingredienti naturali di origine agricola o animale di derivazione biologica.
Dalla ormai ampia categoria degli integratori biologici sono escluse le formulazioni a base di vitamine e minerali.
La certificazione biologica può essere richiesta mediante l’invio della documentazione prevista dalla normativa da parte delle aziende che operano nel settore presso uno degli Organismi di Controllo riconosciuti negli Stati membri, in Italia autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Si tratta di una certificazione che riguarda il metodo di produzione e non i singoli ingredienti: per questa ragione, la quasi totalità delle aziende che la richiedono produce esclusivamente alimenti biologici.
Se l’azienda adotta sia il regime biologico che quello convenzionale, a seconda dei diversi prodotti, viene definita mista e, per poter operare, deve tenere rigidamente segregate le catene produttive al fine di prevenire contaminazioni accidentali.
Il processo di conversione verso la produzione biologica non è immediato, ma si sviluppa lungo un determinato periodo di tempo, che decorre dalla data di notifica all’Autorità competente (il MiPAAF) e dura 12 mesi, durante i quali l’azienda è tenuta ad osservare pienamente la normativa, senza poter presentare i propri prodotti come biologici. La legge prevede alcune eccezioni, che descrivono casi identificabili come prodotti biologici in conversione.
LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA
Il Regolamento (UE) 2018/848, che ha abrogato la vecchia normativa (834/2007) e sarà applicativo dal 1 gennaio 2022, rappresenta la normativa comunitaria di riferimento per la produzione degli ingredienti biologici e per l’etichettatura dei prodotti biologici.
Rispetto al passato, il nuovo Regolamento ha ampliato il campo di applicazione bio, estendendo la lista dei prodotti che, oltre a quelli di origine agricola (trasformati e non trasformati) e ai mangimi, possono definirsi biologici in base alle condizioni imposte nell’allegato I. Tra questi anche i preparati erboristici tradizionali a base vegetale.
Gli integratori alimentari possono essere classificati come biologici se composti da ingredienti di origine animale o vegetale prodotti secondo i criteri stabiliti e raccolti, imballati, trasportati e stoccati in conformità alle norme stabilite nell’allegato III.
In questo quadro regolatorio, gli integratori biologici sono considerati fra i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI BIOLOGICI
Di recente è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/642 che modifica l’allegato III per quanto riguarda le informazioni che devono essere indicate sull’etichetta degli integratori biologici.
In merito a questi aspetti la normativa è piuttosto stringente e stabilisce anche le condizioni nelle quali è possibile utilizzare termini quali biologico, bio ed eco sia per l’etichettatura che per la pubblicità.
Sul confezionamento è previsto che possa comparire il logo di produzione biologica UE (la foglia verde accompagnata dalle 12 stelle), accompagnato da un codice numerico attraverso il quale è possibile risalire al Paese in cui vengono effettuati i controlli sull’integratore, al fatto che si tratta di un integratore biologico e all’autorità competente (o Organismo di Controllo) dello Stato membro.
L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI
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